PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

23/07/2005

Accertamento ICI anno 2000

Quesito

Un terreno agricolo che attraverso in piani attuativi diventa edificabili e la valutazione dell'area edificabile viene stabilita dal consiglio comunale nel dicembre del 2004 anche per gli anni passati.

Il contribuente viene sanzionato per omessa dichiarazione e omesso versamento la delibera di consiglio può dare un valore retroattivo a un'area edificabile?
Non e' contrario allo statuto del contribuente?

Se i piani attuativi sono stati approvati del corso del 2001, e quindi il terreno diventa edificabile nel 2001 l'accertamento e' illegittimo?

Nell'accertamento non vi e' allegata nessuna delibera di giunta o consiglio ove si stabilisce l'aliquota, il valore del terreno tutto ciò è giusto o può essere causa di illegittimità.

Questa variazione fatta con delibera di consiglio (da agricolo ad edificabile) obbliga al contribuente alla presentazione della dichiarazione?
E se si quindi il contribuente è sanzionabile per omessa dichiarazione?

Prov. Siracusa

Parere

Egregio Dottore, in merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue:

- innanzitutto, in tema di ICI, ultimamente, la Corte di Cassazione – Sez. Trib. - con l'ordinanza n. 10062 dell'08 marzo - 13 maggio 2005 (in Guida Normativa del Sole24Ore n. 127 di martedì 19 luglio 2005, pagg. 22 e ss.), ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite in merito al contrasto giurisprudenziale relativo alla qualificazione di terreni agricoli come aree edificabili, tenuto conto che sull'argomento ci sono varie sentenze tra loro contrastanti e, di fatto, oggi non c'è alcuna certezza giuridica su come e quando un terreno agricolo debba qualificarsi edificabile a tutti gli effetti;

- inoltre, sempre secondo la Corte di Cassazione - Sez. Trib. -, con la sentenza n. 9135 del 03/05/2005 (in Il Sole24Ore di martedì 24 maggio 2005, pag. 23), sono legittimi gli avvisi di accertamento ICI fondati sui valori indicativi delle aree edificabili contenuti nel Regolamento comunale; i giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito una questione molto dibattuta, affermando, inoltre, che i valori delle aree così determinati sono validi anche per il passato (questo principio, peraltro, mi lascia alquanto perplesso anche in considerazione di quanto disposto oggi dallo Statuto dei diritti del contribuente);

- infine, altra questione controversa che la Cassazione dovrà chiarire riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo, da parte dei Comuni, di allegare gli atti richiamati nella motivazione, in base all'art. 7 del succitato Statuto, quali, tra l'altro, le delibere che fissano i valori delle aree; infatti, i giudici di legittimità, mentre con la sentenza n. 5755/2005 hanno ritenuto che la mancata allegazione delle delibere non comporta l'illegittimità degli avvisi, poiché vengono affisse nell'albo comunale e sono comunque conoscibili da parte del contribuente, con la sentenza n. 6201/2005, invece, hanno affermato il principio opposto (si rinvia all'articolo di Sergio Trovato, in Il Sole24Ore di martedì 24 maggio 2005, pag. 23).

In definitiva, in sede di eventuale ricorso alla Commissione tributaria, Le consiglio di tenere conto della situazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione sopra esposta, in alcuni punti persino contraddittoria.

Distinti saluti.