PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/09/2005

Detrazioni fiscali per i figli di mia moglie avuti da precedente relazione

Quesito

Sul mio Stato di Famiglia risultano 2 minori, tra cui un disabile grave, figli di mia moglie avuti da precedente relazione con straniero e senza aver contratto matrimonio.

Lo Stato Italiano non mi permette di effettuare su di loro le detrazioni fiscali, nonostante io li abbia in carica a tutti gli effetti, visto che la loro mamma è a mio carico fiscalmente in quanto disoccupata.

questo punto non posso detrarre neanche le spese che affronto per gli ausili del bimbo disabile e ciò mi sembra proprio un'ingiustizia, visto che lo Stato chiede di presentare il mio reddito quando questi minori devono avere un'agevolazione (libri per la scuola - strutture diurne di riabilitazione - mezzi comunali per trasporto ecc. ecc.) e invece sono per me degli estranei quando devo fare le detrazioni.

loro papà è straniero, vive all'estero e non passa nessuna forma di sostentamento, per cui sono io che oggettivamente li mantengo.

Chiedo a voi un suggerimento e un aiuto, affinchè voi possiate indirizzarmi per la strada giusta affinchè io possa usufruire dei vantaggi fiscali di legge e non soffrire per questa forma di discriminazione nei confronti di questi 2 minori.

Attendo con ansia una vostra risposta.
Grazie.
Prov. Varese

Parere

In riferimento al Suo quesito, Le faccio presente che l'art. 12, primo comma, lett. b), D.P.R. 22/12/1986 n. 917, per le detrazioni per carichi di famiglia, prevede, tassativamente, i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

Il Ministero delle Finanze, con la C.M. 226/E-5-2358 del 29/12/1994, ha chiarito che per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore, per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente, per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente spetta la detrazione in misura doppia se questi è coniugato, sia pure con un soggetto diverso dall'altro genitore, o non è legalmente ed effettivamente separato; se, invece, il genitore non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio spetta la detrazione per il coniuge a carico e per gli altri figli la detrazione spetta in misura doppia.

Questa, purtroppo, è la situazione legislativa al momento per cui, se non intervengono modifiche, l'unica strada da intraprendere è l'eccezione di incostituzionalità in sede contenziosa, anche se le speranze di successo sono assai limitate.

Distinti saluti.