PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

30/04/2004

Credito imposta - ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Quesito

Le chiedo un consiglio su come procedere a seguito della notifica di un avviso di recupero e nell'ipotesi di presentazione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 gg.

In particolare, il mio quesito riguarda i tempi e le modalità di pagamento delle somme determinate nell'atto.

Di norma, a seguito della notifica di avviso di accertamento e nell'ipotesi di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, le somme risultanti dall'atto sono dovute in misura percentuale e iscritte a ruolo in via provvisoria.

La riscossione avviene dopo la sentenza di 1° grado della C.T.P. in base alle percentuali previste dalla normativa e differenziate a seconda che la sentenza sia favorevole all'Ufficio tributario ovvero al contribuente.

Nel caso del credito di imposta, nell'avviso di recupero, viene precisato che le somme devono essere versate direttamente entro il termine di 60 gg. dalla notifica.

In caso contrario, si provvede alla riscossione delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, ed all'iscrizione a ruolo in via definitiva.

Alla luce di ciò, stante l'illegittimità di tale procedura, come da Lei stesso evidenziato nella Sua monografia, come è opportuno procedere nel caso in cui entro i termini prescritti, si intende presentare ricorso alla Commissione Tributaria?

Occorre pagare comunque, necessariamente ed integralmente, le somme risultanti dall'avviso di recupero entro il termine di 60 gg., pur presentando il ricorso entro il medesimo termine?

In alternativa, è possibile procedere alla presentazione del ricorso e, solo successivamente, al pagamento?

Quali sono le conseguenze per il contribuente in quest'ultima ipotesi e come è opportuno procedere?

Spero che potrà darmi risposta al più presto, in quanto il termine per la presentazione del ricorso e per il pagamento scade il 13 maggio p.v.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Premesso che la procedura di accertamento utilizzata dall'ufficio è totalmente illegittima perchè non prevista tassativamente dalla legge, così come ho chiarito nella mia monografia, per evitare il pagamento della cartella esattoriale, Le consiglio di proporre ricorso e contemporaneamente istanza di sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Infatti, la giurisprudenza di merito è ormai costante nel ritenere che la domanda di sospensione può essere proposta, insieme al ricorso, anche prima dell'emissione della cartella esattoriale; infatti, in caso di accoglimento della sospensiva, gli uffici non possono emettere alcun ruolo.