PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

26/05/2004

Procedura di ricorso per prescrizione dei termini

Quesito

Gent.mo Avv. Villani, nel congratularci per la copiosità e la precisione delle informazioni rinvenibili nel suo sito, che spesso consultiamo, volevamo porre alla sua attenzione un quesito al quale speriamo lei possa dare risposta.

In data 14.04.2004 abbiamo ricevuto cartella esattoriale per accertamento dichiarazione 1998 redditi 1997.

Recandoci all'Agenzia delle Entrate di Brindisi, ci è stato detto che in ruolo emesso il 30.12.2000 è stato consegnato al concessionario il 10.12.2001.

In tutto questo tempo noi non abbiamo ricevuto alcun avviso bonario.

Dovendo noi iniziare una procedura di ricorso per prescrizione dei termini contro chi dobbiamo agire?

Contro l'ufficio delle Entrate o contro la Sesit (istituto di riscossione di Brindisi) che avendo ricevuto il ruolo a dicembre 2001 ha notificato la cartella solo ad Aprile 2004?

Parere

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10 del 07 gennaio 2004, ha sancito la perentorietà del termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 nella vecchia formulazione (infatti, la nuova formulazione dell'art. 25, come riformato dal D.Lgs. n. 193/2001, non prevede oggi alcun termine per la notificazione della cartella).

Di conseguenza, alla luce della suddetta sentenza, se il concessionario ha notificato la cartella al contribuente oltre il quinto giorno del mese successivo a quello di consegna del ruolo, la notifica si considera tardiva e l'amministrazione decade dalle sue pretese.

Pertanto, è opportuno proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria, così come Lei correttamente rileva.

Il ricorso deve essere notificato alla Sesit, quale concessionario del servizio ed ente che ha proceduto alla notifica; secondo me, però, è opportuno notificare il ricorso anche all'ufficio delle entrate, quale litisconsorte necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, soprattutto per fare esibire all'ufficio stesso tutta la corrispondenza intercorsa con il concessionario, per valutare il rispetto della perentorietà dei termini.