PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/06/2004

Impugnazione cartella esattoriale - parte II

Quesito

Impugnazione cartella esattoriale - parte I

Facendo seguito alle precedenti richieste di parere dello scrivente in merito alla TARSU (parere: Impugnazione cartella esattoriale) mai preceduta da avviso di accertamento e relativa competenza del giudice di pace, sono in grado per il momento di confermarle che la sentenza del giudice di pace che si è dichiarato incompetente c'è stata e senza precisare ulteriormente la competenza a chi passa in maniera rituale, le chiedo molto gentilmente se tale sentenza può essere utilizzata per il ricorso ad altro giudice in tempo utile anche nei termini decadenziali per quanto riguarda le cartelle e l'avviso di mora che furono notificate.

Le ripeto che il problema riguarda un contribuente detentore di seconda casa, in attesa che cessi l'attività lavorativa di lavoratore dipendente indeterminato inserito in ciclo di lavoro su turni continuativi e permanenti in località lontanissima, per il ripristino della residenza permanente.

Qualora se ne riscontrasse la necessità della sua stretta collaborazione in merito al ricorso al giudice tributario in provincia prossima alla sua sede sarà contattato e nel contempo sarà cosa gradita conoscere il suo onorario per tale assistenza.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo che quando la cartella esattoriale è il primo atto notificato, senza la precedente notifica dell'avviso di accertamento, il ricorso può essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale contestando l'intero rapporto tributario sottostante, non limitato ai vizi propri del ruolo, proprio perchè, nella specifica ipotesi, la cartella esattoriale sostituisce a tutti gli effetti l'avviso di accertamento.

Di conseguenza, Lei può proporre il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, allegando la sentenza del Giudice di Pace che si è dichiarato incompetente e facendo sia le eccezioni di diritto (eventuale decadenza o prescrizione, mancanza della firma, omessa motivazione) sia le eccezioni di merito relative alla tassa rifiuti.