PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/07/2004

Dipendente in trasferta

Quesito

Mi risulta che in caso di rimborso a pič di lista completo per 2 pasti+alloggio, il TUIR prevede una ulteriore quota esente da imposte pari a 15.49 euro per italia e 25.82 per estero.

Abbiamo il caso di rimborso a pič di lista per pasto serale alloggio, mentre per pasto mezzogiorno viene effettuato nella mensa della filiale presso la quale č in trasferta.

Secondo Lei in questo caso vale sempre l'esenzione?

Parere

L'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003 (prima art. 48, comma 5, TUIR) dispone che:

a) le indennitā o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono sempre a formare il reddito imponibile; il suddetto articolo non contiene alcuna definizione di 'territorio comunale' per cui si deve fare riferimento al territorio compreso nella circoscrizione del Comune ove si trova la sede di lavoro.

Infatti, ache alla luce di quanto chiarito dalla circolare ministeriale n. 326/E del 23/12/1997, devono considerarsi comunali tutte le trasferte che non prevedono il superamento dei confini del Comune sede di lavoro, per quanto esteso esso sia; ciō, indubbiamente, anche in conseguenza del fatto che le nuove disposizioni si applicano sia ai mutamenti temporanei della sede di lavoro dei dipendenti del settore di privato ('trasferte') sia del settore pubblico ('missioni');

b) invece, sempre in base al succitato articolo 51, per le trasferte fuori del territorio comunale, in caso di rimborso analitico delle spese, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchč i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49 (vecchie lire 30.000), elevate a euro 25,82 (vecchie lire 50.000) per le trasferte all'estero.

Com'č agevole rilevare, la nuova disciplina rende quasi irrilevante la scelta tra il sistema del rimborso misto e quello analitico, in quanto una volta rimborsate le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, possono essere corrisposte, in esenzione di imposte, soltanto euro 15,49 da attribuire o quale indennitā (quindi, prescindendo dal sostenimento di altre spese) o quali ulteriori spese, anche non documentabili, ma comunque analiticamente attestate dal dipendente.

E', infatti, opportuno precisare che la scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all'intera trasferta.

Non č consentito, pertanto, come precisato dalla succitata circolare ministeriale n. 326 del 23/12/1997 (2.4.1), nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.

Alla luce, quindi, di quanto sopra esposto, nel caso da Lei prospettato, č sempre applicabile il limite di esenzione di euro 15,49.