PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/07/2004

Ricorso all'avviso di recupero credito di imposta

Quesito

L'ufficio delle entrate del nostro distretto ritiene improponibile il ricorso all'avviso di recupero credito di imposta art. 8 legge 388/2000 se non si è precedentemente fatta opposizione con memorie difensive al processo verbale di accesso e richiesta documenti stilato 60gg prima dell'emissione dell'avviso.

Non trovo nulla a riguardo, può cortesemente darmi lumi e parere?

Parere

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate del Suo distretto è illegittima e totalmente priva di fondamento giuridico, perchè:

1) il processo verbale non è un atto impugnabile, in quanto è un semplice elemento dell'istruttoria, sfornito di autonoma rilevanza e, comunque, atto endoprocedimentale, privo di autonoma rilevanza esterna, come correttamente da ultimo rilevato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 787 del 20/01/2004;

2) soltanto l'avviso di recupero è l'atto autonomamente impugnabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992; oltretutto, per le contestazioni di diritto e di merito, La rinvio alla mia monografia sul tema dei crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta).

Probabilmente, l'errore in cui è in corso l'ufficio è dipeso da una frettolosa lettura dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto del contribuente), dove è previsto che il contribuente può comunicare entro sessanta giorni, dalla notificazione del processo verbale, osservazioni e richieste che sono liberamente valutate dagli uffici impositori; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

E' chiaro, quindi, che, una volta emesso l'atto di accertamento, di irrogazione di sanzioni o di recupero del credito d'imposta, soltanto quest'ultimo è autonomamente impugnabile.

In definitiva, ribadisco l'assurdità e l'illegittimità dell'interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del Suo distretto.