PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/09/2004

Il condono fiscale 'si perfeziona' con il pagamento? - parte I

Quesito

Nel maggio del 2003 il mio consulente provvedeva a consegnarmi il modello di adesione al condono con impegno sottoscritto alla presentazione telematica nonchè il modulo di versamento che veniva regolarmente pagato.

A seguito di invito a comparire del 6.2004 e relativo all'anno 1999 (condonato) potevo accertare che l'intermediario non aveva trasmesso la dichiarazione.

Ritiene che possa sostenere innanzi all'ufficio la tesi che comunque il condono si è perfezionato con il pagamento?

Sotto altro profilo Le evidenzio che comunque si è provveduto, nel luglio del 2004, a trasmettere la dichiarazione telematica.

Cosa pensa sulla sostenibilità della tesi che tale dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dalla legge 322/98, sana l'omissione considerato che è pervenuta nel termine dei 90 giorni dalla nuova data di scadenza prevista a seguito della riapertura del condono per l'anno 2002 (ed a cui purtroppo non avevo aderito!) ?

E, infine, indipendentemente dai cavilli letterali, non ritiene che nel caso di specie siano evidentemente applicabili i principi generali della buona fede e della effettiva volontà del contribuente nonché dell'errore formale che non ha inciso sull'ammontare del tributo dovuto??

Confidando in una Sua pronta risposta esprimo i miei più vivi complimenti per il sito.

Parere

In merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) Le dichiarazioni integrative potevano essere presentate o in via telematica diretta o tramite intermediari abilitati, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare ministeriale n. 12/E del 21/02/2003 (punto 2.7, pagg. 41-42 e 43) ha chiarito che per quanto riguarda la tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni integrative trasmesse entro i termini stabiliti dalla legge, ma scartate dal servizio telematico, purchè ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (in tal senso, vedi anche circolare ministeriale n. 195 del 24 settembre 1999).

In ogni caso, secondo me, anche in tema di condoni fiscali, proprio in assenza di un preciso divieto in proposito, è applicabile la normativa di cui all'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, che stabilisce che sono considerate valide le dichiarazioni (da considerare tali anche quelle del condono) presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

2) In ogni caso, la definizione automatica 'si perfeziona' con il versamento per ciascun periodo d'imposta delle somme previste dall'art. 9, comma 2, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, e pertanto, secondo me, è l'effettivo pagamento, che dimostrando la volontà della parte di aderire al condono, determina la validità dello stesso.