PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/10/2004

Intanto presento F24 a Zero e poi faccio ricorso? - parte I

Quesito

La ringrazio anzitutto per il tempo che ha voluto dedicarmi al telefono lunedì scorso (colloquio in merito al ricorso per decadenza crediti a seguito di CVS trasmesso con i soli investimenti 2002 e non anche 2001).

La ringrazio anche per la Sua disponibilità a futuri colloqui su eventuali ulteriori dubbi per la redazione del ricorso in Commissione Provinciale, ho pensato però che scrivendole una e-mail Le avrei rubato meno tempo, ed eccomi quà col primo dubbio.

Essendo in attesa di rimborsi Irpef ed Iva, temo che la pendenza di cui sopra blocchi tali erogazioni (rif. Cilcolare 31/E 2004 pag. 4 al terzultimo punto); ora, disponendo di altri crediti d'imposta (che ritengo certi - sino a prova contraria -) ritengo sia conveniente presentare comunque un F24 in compensazione e procedere contestualmente con il ricorso.

In tal modo eviterei il blocco delle erogazioni dei rimborsi ed anche l'addebito degli interessi, nella malaugurata (e remota, ritengo) ipotesi di perdita dell'ultimo grado di giudizio.

In caso di vittoria, ritengo si possa chiedere il rimborso delle somme che sull'F24 di cui sopra erano esposte a debito.

Le chiedo il Suo parere perchè visto che mi piacerebbe seguisse Lei (come da Sua disponibilità espressa) gli eventuali gradi di giudizio superiore, non vorrei agire in maniera errata e complicarLe il lavoro futuro.

P.S.: Il mio consulente (diversamente da me) ritiene sia sconveniente pagare e ricorrere contemporaneamente.

Il Suo parere sarà per me di ausilio a fargli eventualmente cambiare opinione.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che se intende seguire la prudenziale strada del pagamento e del successivo rimborso è necessario seguire la seguente specifica procedura.

Una volta eseguito il pagamento, è necessario presentare al competente ufficio fiscale una specifica istanza di rimborso, chiedendo altresì il pagamento di tutti gli accessori.

Passati novanta giorni dall'istanza suddetta senza che l'ufficio si sia pronunciato in merito, si forma il c.d . silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi la competente Commissione Tributaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Infatti, più volte la Corte di Cassazione ha chiarito, anche se con interpretazione rigida da me non condivisa, che per la formazione del c.d. silenzio-rifiuto è necessario seguire la specifica procedura di cui sopra, stando attenti peraltro alla competenza degli uffici fiscali.