PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/02/2005

Per aversi un'autonoma struttura produttiva, indipendentemente dall'autonomia organizzativa, è sempre necessario che si sia in presenza di un centro di costo e di profitto, con una distinta, autonoma contabilità aziendale - parte I

Quesito

Egr. Avvocato Villani chi vi scrive è un ragazzo di 26 anni titolare di un attività imprenditoriale di natura edile con sede nella provincia di Caserta, le scrivo perché nel mio peregrinare in ricerca d'informazioni su l'argomento 'Credito d'imposta' mi sono imbattuto nel suo sito (ne approfitto per farle i complimenti per il sito serve allo scopo), dal quale sono riuscito a reperire molte informazioni in materia ma vista la mia scarsa dimestichezza in materia fiscale ecc. non riesco ad approdare ad una soluzione.

Ed è perciò che con questa mia email le sollevo un grido di aiuto nella speranza che lei riesca a farmi intravedere uno spiraglio nella vicenda a me accaduta, rendendomi conto che lei sarà sicuramente una persona impegnata e che lei non faccia la professione per puro spirito caritatevole, non mi sentirò offeso se deciderà di non proseguire nella lettura di tale documento, anzi la ringrazio e mi scuso per il tempo da lei speso fin'ora.

Nel caso in cui (e spero lo faccia) invece intenda proseguire nella lettura qui sotto troverà illustrata la vicenda su evidenziata a cui potrà dare il suo parere. Sicuro sin da ora del suo interessamento Lo scrivente ringrazia.

La società e nata nel 1999 ma ha cominciato a lavorare nel 2001, ci occupiamo di edilizia in genere (sbancamenti, fognature, strade, acquedotti, gasdotti e piccola edilizia privata), noi partecipiamo a gare d'appalto sull'intero territorio nazionale (noi lavoriamo prevalentemente per enti pubblici quindi ci può capitare di lavorare in ogni luogo, per dare l'idea e come se avessimo fatto tanti concorsi pubblici per un posto in ogni regione e solo dopo sappiamo se e dove siamo stati ammessi,) nel 2001 avevamo un contratto per un cantiere sito in Provincia di Napoli per un privato ma di rilevanza economica di poca conto, nel gennaio 2002 risultiamo aggiudicatari di un lavoro sito in Provincia di Ancona e dietro suggerimento del mio commercialista (forse sbagliato visto ciò che ne stà scaturendo) visto che avevamo bisogno di altri mezzi abbiamo effettuato investimenti molto consistenti, in virtù del fatto che il 50% di essi sarebbero serviti da sgravio sulle tasse ecc. (mi perdoni se non uso i termini appropriati cerco di inquadrare solo la situazione) dicendomi che essendo la nostra azienda del sud ed avendo cmq gia un cantiere avviato ne avevamo diritto, (ad onor del vero molto probabilmente non solo il mio commercialista non ci aveva capito na mazza nella legge, o forse la legge dava adito a diverse interpretazioni) sta di fatto che noi prima del fatidico 8 luglio 2002 abbiamo effettuato questi investimenti ed avendo vinto questa gara ad ancona siamo andati li a lavorare con tutti gli operai (che sono del sud), sta di fatto che in questo periodo sono stato sottoposto a verifica dall'ufficio delle entrate della mia provincia e salta fuori che non avevo diritto al credito e che quindi devo restituirlo, a mia domanda nei confronti dell'ufficiale ' e secondo lei prendo un lavoro ad Ancona vado li e mi compro altri mezzi oppure lo rifiuto' risposta 'si'.

Ora mi chiedo e possibile tutto ciò capisco che i miei mezzi siano stati portati ad ancona ma hanno dato da mangiare a persone del sud me compreso, possibile che a fronte di un investimento che mi ha portato a indebitarmi io debba essere costretto a ricomprare o noleggiare altri mezzi perché Ancona non e un area svantaggiata?

Fin qui il mio racconto che potrà essere precisato in qualsiasi sua parte a fronte di una sua richiesta..

Ora mi chiedo sarebbe verosimile dimostrare che i mezzi io li abbia acquistati per il cantiere in prov. di Napoli e che fuori abbia noleggiato dei mezzi, servirebbe a qualcosa?

E nel caso in cui la legge dice che se non utilizzati dovrei restituire il credito, secondo lei visto la precarietà di reperire lavori con gare che hanno come metodo aggiudicatario l'estrazione di un numero, e quindi verosimilmente possibile che la nostra società per un lasso di tempo non le venga affidato alcun lavoro io poi debba restituire quel credito gia utilizzato?

In attesa di un vostro parere le rinnovo i miei saluti.

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, non sono assolutamente d'accordo con le contestazioni dell'ufficio fiscale.

Preliminarmente, occorre precisare che l'art. 8 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000:
- al comma 2, stabilisce che i beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi, artt. 102 e 103, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003, a far data dall'01/01/2004) devono essere 'destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1';
- al comma 7, come norma antielusiva, prevede la rideterminazione del credito d'imposta investimento se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni, gli stessi beni strumentali sono 'destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione'.

Le suddette disposizioni, peraltro, sono rimaste immutate, nonostante le successive modifiche legislative, intervenute soprattutto con la Legge n. 178 dell'08/08/2002 e con l'art. 62 della Legge n. 289 del 27/12/2002.

Tenuto conto che nell'interpretazione della legge 'non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal 'significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore' (art. 12, comma 1, delle preleggi al codice civile), è chiaro che la normativa in questione ha lo scopo principale di favorire gli investimenti nel Mezzogiorno, nel senso di sviluppare le strutture produttive esistenti nel SUD, come sede legale ed unico centro di costi e ricavi, indipendentemente dalle semplici diramazioni aziendali, anche se con autonomia gestionale.

Infatti, la stessa Amministrazione Finanziaria, nel commentare la normativa in questione e dare le precise direttive operative agli uffici fiscali periferici, ha chiarito che:
- con la circolare n. 41 del 18/04/2001 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, al paragrafo 6.1, per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori agevolati in cui si esercita l'attività d'impresa. A tal proposito, può trattarsi:

a) di un 'autonomo ramo di azienda', inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, ' dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato';

c) infine, non può mai essere, in nessun caso, considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un semplice reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo:
- con la stessa succitata circolare n. 41, al paragrafo 10.2, in caso di comportamento antielusivo, il credito d'imposta deve essere rideterminato in diminuzione nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un altro;
- con la risoluzione n. 9/E del 10/01/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Ufficio Imprese -, il credito d'imposta spetta anche nelle ipotesi di 'mere diramazioni della struttura produttiva aziendale' cui sono strettamente collegati i beni strumentali, e tale situazione si differenzia nettamente dai casi di concessione in comodato dei beni strumentali stessi, dotati di una propria autonomia, anche al di fuori della struttura produttiva dell'impresa.

In sostanza, si ribadisce il concetto che 'considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale, l'investimento in 'pos' contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono installati';
- con la risoluzione n. 24/E del 28/01/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, per un caso peraltro analogo, il credito d'imposta spetta ad una società per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, perché rientra nel raggruppamento 'Altri servizi pubblici, sociali e personali' e non certo rientra nel settore dei trasporti;
- con la risoluzione n. 92/E del 20/03/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, le navi non sono suscettibili, per la loro natura di beni 'mobili', di costituire autonomamente una struttura produttiva radicata sul territorio e, pertanto, l'investimento può essere agevolato soltanto se nei territori agevolati esiste una 'struttura produttiva dell'impresa, della quale le navi costituiscono parte integrante'.

'In sostanza, è necessario che sulla terraferma esista un'organizzazione dell'impresa, situata in una delle aree agevolate e compresa nel compartimento di iscrizione marittima delle navi, alle quali le navi stesse siano collegabili. Organizzazione sulla terraferma e navi determinano, unitariamente considerate, l'esistenza di quella struttura produttiva richiesta dalla legge e riferibile al territorio agevolato.

Le dimensioni e la struttura di tale organizzazione potranno, in concreto, variare in funzione delle modalità con cui è svolta l'attività di pesca professionale'.

In definitiva, 'la presenza nel territorio agevolato di questi elementi organizzativi consente di ricollegare ad esso l'intera struttura produttiva cui appartiene la nave, realizzando, in tal modo, quell'oggettivo e stabile collegamento fra l'attività espletata dall'impresa ed i territori agevolati, che è riconducibile alla 'ratio' della norma agevolativa in esame';
- con la circolare n. 38 del 09/05/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (paragrafo 4), i cantieri edili possono eccezionalmente essere considerati autonoma struttura produttiva soltanto se ' esprimono e protraggono nel tempo il radicamento dell'impresa al territorio'.

Si ribadisce, inoltre, che i singoli punti vendita possono essere considerati autonome strutture produttive soltanto se sono autonomi centri di costo e di profitto, in quanto i costi ed i ricavi sono ad essi distintamente attribuibili.

In ogni caso, non può mai essere considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione od un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo; potrà configurarsi un'autonoma struttura produttiva solo nel momento in cui la nuova struttura produttiva dovesse acquisire reale ed effettiva autonomia come centro di profitto e di costi.

In definitiva, la stessa Amministrazione Finanziaria, con le succitate circolari e risoluzioni, ha più volte ribadito il principio che per aversi un'autonoma struttura produttiva, indipendentemente dall'autonomia organizzativa, è sempre necessario che si sia in presenza di un centro di costo e di profitto, con una distinta, autonoma contabilità aziendale.

Per tutti i suesposti motivi, Le ribadisco l'illegittima interpretazione delle norme da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Distinti saluti