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Decreto legge n. 203/2005, articolo 2-bis, comma 1

Per gli esiti di liquidazione notifica telematica agli intermediari

Tra le altre novità, il 730 anche a commercialisti e consulenti del lavoro

Il decreto legge 203/2005, collegato alla finanziaria 2006, introduce diverse novità che interessano gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Il provvedimento dispone, in particolare:

Ricordiamo che gli intermediari cui si riferiscono le suddette novità sono quelli individuati dall'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998 e dai successivi decreti ministeriali, vale a dire:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
  5. le associazioni tra professionisti, società di servizi, società degli Ordini professionali
  6. gli iscritti negli albi degli avvocati
  7. gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88
  8. gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari
  9. coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale.

Agli esperti contabili iscritti all'albo dei commercialisti e ai consulenti del lavoro si indirizza, inoltre, la nuova disposizione di legge che estende la possibilità di prestare assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e assimilati.

Comunicazione degli esiti di liquidazione

Come è noto, a partire dall'anno di imposta 1998, l'esito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, effettuata ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/73 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr 633/72 per l'Iva, viene comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali nel caso in cui, a seguito della liquidazione stessa, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle dichiarazioni.

Nel caso, quindi, che dalla liquidazione della dichiarazione emerga un debito d'imposta, il contribuente interessato riceve una comunicazione di irregolarità e può sanare la propria posizione prima dell'emissione del ruolo. A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/1997, infatti, viene stabilito che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente gli importi dovuti rideterminati in sede di autotutela, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. Qualora il pagamento avvenga nei suddetti termini, le sanzioni amministrative dovute sono ridotte a un terzo (10 per cento) e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Il decreto legge 203/2005 interviene nella materia in oggetto disponendo, con l'articolo 2-bis, comma 1, lettera a, che
gli avvisi di irregolarità riguardanti le dichiarazioni trasmesse telematicamente dal 1° gennaio 2006, da notificare ai contribuenti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), vengano inoltrati, con mezzi telematici, agli intermediari abilitati che hanno trasmesso le dichiarazioni stesse.
Lo stesso comma dispone l'obbligo per gli intermediari, se previsto nell'incarico di trasmissione, di portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente, e comunque "entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 462/1997", gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Viene inoltre sancito, dal comma 2 dello stesso articolo 2-bis, che i suddetti termini (30 giorni dal ricevimento della comunicazione...) decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito previsto dalla lettera a) del comma 1.

Di rilievo anche la disposizione dettata dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera b, in base alla quale in tutti gli altri casi, ossia quando la dichiarazione non sia stata trasmessa da un intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 (trasmissione telematica diretta, presentazione cartacea a banche o poste ovvero presentazione attraverso ufficio delle Entrate) l'avviso di irregolarità deve essere inviato al contribuente stesso mediante raccomandata con avviso di ricevuta; poiché, infatti, la raccomandata conferisce data certa al ricevimento della comunicazione, si potrà ovviare con tale procedura alle controversie sorte in passato sulla mancata tempestività del pagamento delle somme dovute e sulla conseguente emissione del ruolo.

Modalità di versamento delle imposte

Il decreto legge in esame affronta anche il tema dei versamenti delle imposte, prevedendo, con l'articolo 2, comma 10-bis, la facoltà per i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, che scaturiscono dalle suddette dichiarazioni, tramite procedure telematiche, direttamente ovvero avvalendosi degli incaricati alla trasmissione previsti dall'articolo 3 del Dpr 322/1998.
La disposizione riguarda tutti i soggetti individuati dall'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del citato Dpr 322/1998, vale a dire:

Tra questi, i contribuenti che opteranno per la presentazione telematica diretta attraverso il canale Internet o Entratel (sostituti di imposta che hanno più di venti percipienti), potranno effettuare direttamente anche i versamenti, scaturenti dalle dichiarazioni presentate, in via telematica; gli intermediari abilitati cui si rivolgeranno gli altri soggetti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, potranno altresì effettuare i relativi versamenti, in loro vece, utilizzando il canale Entratel.

Assistenza fiscale

Altra novità saliente, introdotta dal decreto 203/2005, è quella con la quale viene ampliata la tipologia dei soggetti titolati a prestare assistenza fiscale, riservata finora ai Caf costituiti ai sensi dell'articolo 32 del Dlgs 241/1997: gli esperti contabili iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e i consulenti del lavoro.
Con l'articolo 7-quinquies, infatti, viene modificato il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, (costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) nel quale, all'articolo 1, comma 4, alle attività per l'espletamento delle quali viene riconosciuta competenza tecnica, viene aggiunta con la lettera f-bis), "l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241".
Ai sensi del citato articolo 34, comma 4, Dlgs 241/1997, gli iscritti all'albo dei commercialisti e degli esperti contabili potranno, quindi, redigere i modelli di dichiarazione 730 per i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati dagli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a),d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del Tuir.
Analoga disposizione viene dettata in merito ai consulenti del lavoro, per i quali l'articolo 3-bis, comma 10, modifica l'articolo 2 della legge 12/1979 (disciplina dell'ordinamento professionale dei consulenti), inserendo, dopo il primo comma, la stessa previsione di legge disposta per gli esperti contabili.

Asseverazione degli studi di settore

Con l'articolo 7-sexies, infine, viene limitata la possibilità di asseverazione in tema di studi di settore.
Mentre, infatti, con il comma 2 di detto articolo si abrogano le disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 164/1999, le stesse vengono parzialmente riproposte con l'inserimento del comma 3-ter nell'articolo 10 della legge 146/1998, con il quale viene stabilita la possibilità di attestare le cause che giustifichino:

Ricordiamo che resta tuttora in vigore la possibilità di attestare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea (asseverazione ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b, del Dlgs 241/97).
Come già previsto in precedenza, i soggetti abilitati a rilasciare tale attestazione, individuati dall'articolo 7-sexies, comma 1, sono:

A questi si affiancano nella nuova previsione normativa i dipendenti e i funzionari delle associazioni di categoria, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alla commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992.