Decreto legge n. 203/2005, articolo 2-bis, comma 1
Per gli esiti di liquidazione notifica telematica agli intermediari
Tra le altre novità, il 730 anche a commercialisti e consulenti del lavoro
Il decreto legge 203/2005, collegato alla
finanziaria 2006, introduce diverse novità che interessano gli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Il provvedimento dispone, in particolare:
Ricordiamo che gli intermediari cui si riferiscono le suddette novità sono quelli individuati dall'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998 e dai successivi decreti ministeriali, vale a dire:
Agli esperti contabili iscritti all'albo dei commercialisti e ai consulenti del lavoro si indirizza, inoltre, la nuova disposizione di legge che estende la possibilità di prestare assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e assimilati.
Comunicazione degli esiti di liquidazione
Come è
noto, a partire dall'anno di imposta
Nel caso, quindi, che dalla liquidazione della dichiarazione emerga un debito
d'imposta, il contribuente interessato riceve una comunicazione di irregolarità
e può sanare la propria posizione prima dell'emissione del ruolo. A norma dell'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 462/1997, infatti, viene stabilito che l'iscrizione
a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto
d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
definitiva contenente gli importi dovuti rideterminati in sede di autotutela,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.
Qualora il pagamento avvenga nei suddetti termini, le sanzioni amministrative
dovute sono ridotte a un terzo (10 per cento) e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese precedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Il decreto legge 203/2005 interviene nella materia in oggetto disponendo, con
l'articolo 2-bis, comma 1, lettera a, che
Lo stesso comma dispone l'obbligo per gli intermediari, se previsto
nell'incarico di trasmissione, di portare a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente, e comunque "entro i termini previsti dall'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 462/1997", gli esiti presenti nella
comunicazione di irregolarità ricevuta.
Viene inoltre sancito, dal comma 2 dello stesso articolo 2-bis,
che i suddetti termini (30 giorni dal ricevimento della comunicazione...) decorrono
dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito
previsto dalla lettera a) del comma 1.
Di rilievo anche la disposizione dettata dall'articolo 2-bis, comma 1,
lettera b, in base alla quale in tutti gli altri casi, ossia quando la dichiarazione
non sia stata trasmessa da un intermediario abilitato di cui all'articolo 3,
comma 3, del Dpr 322/1998 (trasmissione telematica diretta, presentazione
cartacea a banche o poste ovvero presentazione attraverso ufficio delle Entrate)
l'avviso di irregolarità deve essere inviato al contribuente stesso mediante
raccomandata con avviso di ricevuta; poiché, infatti, la raccomandata conferisce
data certa al ricevimento della comunicazione, si potrà ovviare con tale procedura
alle controversie sorte in passato sulla mancata tempestività del pagamento
delle somme dovute e sulla conseguente emissione del ruolo.
Modalità di versamento delle imposte
Il decreto legge
in esame affronta anche il tema dei versamenti delle imposte, prevedendo, con
l'articolo 2, comma 10-bis, la facoltà per i soggetti obbligati alla
presentazione telematica delle dichiarazioni, a partire dal 1° febbraio 2006,
di effettuare i versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
241/1997, che scaturiscono dalle suddette dichiarazioni, tramite procedure telematiche,
direttamente ovvero avvalendosi degli incaricati alla trasmissione previsti
dall'articolo 3 del Dpr 322/1998.
La disposizione riguarda tutti i soggetti individuati dall'articolo 3, commi
2 e 2-bis, del citato Dpr 322/1998, vale a dire:
Tra questi, i contribuenti che opteranno per la presentazione telematica diretta attraverso il canale Internet o Entratel (sostituti di imposta che hanno più di venti percipienti), potranno effettuare direttamente anche i versamenti, scaturenti dalle dichiarazioni presentate, in via telematica; gli intermediari abilitati cui si rivolgeranno gli altri soggetti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, potranno altresì effettuare i relativi versamenti, in loro vece, utilizzando il canale Entratel.
Assistenza fiscale
Altra novità saliente, introdotta dal decreto 203/2005, è quella con la quale
viene ampliata la tipologia dei soggetti titolati a prestare assistenza fiscale,
riservata finora ai Caf costituiti ai sensi dell'articolo 32 del Dlgs 241/1997:
gli esperti contabili iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e i consulenti
del lavoro.
Con l'articolo 7-quinquies, infatti, viene modificato il decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139, (costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili) nel quale, all'articolo 1, comma 4, alle attività
per l'espletamento delle quali viene riconosciuta competenza tecnica, viene
aggiunta con la lettera f-bis), "l'assistenza fiscale nei confronti
dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di
cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241".
Ai sensi del citato articolo 34, comma 4, Dlgs 241/1997, gli iscritti all'albo
dei commercialisti e degli esperti contabili potranno, quindi, redigere i modelli
di dichiarazione 730 per i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati dagli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a),d), g) con esclusione delle
indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del Tuir.
Analoga disposizione viene dettata in merito ai consulenti del lavoro, per i
quali l'articolo 3-bis, comma 10, modifica l'articolo 2 della legge 12/1979
(disciplina dell'ordinamento professionale dei consulenti), inserendo, dopo
il primo comma, la stessa previsione di legge disposta per gli esperti contabili.
Asseverazione degli studi di settore
Con l'articolo 7-sexies, infine, viene limitata la possibilità di asseverazione
in tema di studi di settore.
Mentre, infatti, con il comma 2 di detto articolo si abrogano le disposizioni
dettate dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 164/1999, le stesse
vengono parzialmente riproposte con l'inserimento del comma 3-ter nell'articolo
10 della legge 146/1998, con il quale viene stabilita la possibilità di attestare
le cause che giustifichino:
Ricordiamo che resta tuttora in vigore
la possibilità di attestare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati
all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea (asseverazione ai sensi dell'articolo 35, comma
1, lettera b, del Dlgs 241/97).
Come già previsto in precedenza, i soggetti abilitati a rilasciare tale attestazione,
individuati dall'articolo 7-sexies, comma 1, sono:
A questi si affiancano nella nuova previsione normativa i dipendenti e i funzionari delle associazioni di categoria, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alla commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992.