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Antiriciclaggio Studi del CNF e FLP

Prelevato da www.ilgazzettiere.it

In allegato gli interessanti studi in materia di antiriciclaggio elaborati dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Fondazione Luca Pacioli.

Studio Consiglio Nazionale Forense

Studio Fondazione Luca Pacioli

Inoltre la scheda di identificazione cliente elaborata da Euroconference.

Clienti sempre sotto osservazione

Il Consiglio nazionale forense ha predisposto una sorta di vademecum recante gli obblighi ai quali sono chiamati gli avvocati in tema di adempimenti antiriciclaggio e pone l'attenzione su alcuni aspetti particolari per agevolare un adeguamento considerato oneroso, in termini organizzativi, per gli studi legali.

Si ricorda che gli avvocati devono identificare il cliente e conservare in un apposito archivio le informazioni ricevute e segnalare le operazioni sospette di riciclo di denaro sporco; mentre le regole antiriciclaggio non si applicano agli avvocati nello svolgimento di attività di amministratori, sindaci, componenti consigli di gestione e comitato di sorveglianza, enti, ecc..

I dati raccolti e registrati nell'archivio dovranno essere informatici, ma anche cartacei e saranno conservati per 10 anni.

Gli avvocati, inoltre, dovranno rilasciare ai clienti, prima del trattamento dei dati, l'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del codice della privacy, ovvero dovranno avvertirli delle finalità del trattamento e dei loro diritti e dovranno specificare che il trattamento degli stessi avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio. Ad ogni modo non è necessario il consenso del cliente.

I legali, pertanto, dovranno segnalare all'Uic le operazioni che per caratteristiche, entità o altra circostanza, considerando la capacità economica e l'attività del cliente, che inducano a ritenere in base agli elementi a disposizione, che il denaro o i beni dell'operazione richiesta possano provenire dal riciclaggio di denaro sporco.

E' escluso tale obbligo durante l'esame della posizione giuridica e se si tratta di difendere il cliente in giudizio, come la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

In sede di segnalazione dei dati all'Uic si prevede l'obbligo del legale di non comunicare le segnalazioni effettuate al cliente o altri soggetti e l'anonimato garantito.

Quando l'Ui trasmette le segnalazioni agli organi investigativi, dovrà non menzionare il nominativo del legale segnalante, il quale, invece, lo sarà quando l'autorità giudiziaria con decreto motivato lo riterrà indispensabile per accertare i reati per i quali si sta procedendo.

Gli obblighi di segnalazione scattano con riferimento all'attività professionale per la quale l'incarico è conferito dopo l'entrata in vigore del regolamento e per i rapporti in essere dopo 12 mesi dal 22 aprile l'avvocato dovrà provvedere agli obblighi di identificazione e conservazione.

Intanto il Tar del Lazio ieri ha sospeso il giudizio in merito alla richiesta pervenuta da parte dell'associazione nazionale dei tributaristi, in relazione al mancato inserimento della categoria nel regolamento 141/2006, fino a quando il Ministero dell'economia non correggerà lo stesso. (Serena Bevilacqua)


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