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Casse vuote per i professionisti

Dl 223/2006, articoli 35, comma 12, e 37, commi 4-5

L'obbligo di percepire i compensi con assegno bancario, bonifico, Pos e carte di credito si inserisce nei provvedimenti tesi a rafforzare l'efficacia dei controlli finanziari telematici

La materia relativa alle indagini finanziarie è stata oggetto, per effetto del decreto legge n. 223 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, di rilevanti interventi.
Tale misura segna l'ennesimo avanzamento nell'uso della telematica al fine di contrastare frodi, evasioni e comportamenti elusivi; infatti, grazie all'obbligo di comunicazione periodica all'Agenzia delle entrate degli elenchi di tutti i clienti e dei dati identificativi che li riguardano, da parte di banche, intermediari, operatori finanziari e Poste Spa, l'anagrafe dei conti correnti potrebbe diventare realtà a distanza di quindici anni dalla sua previsione.

Il decreto legge n. 223/2006 prevede, inoltre, l'obbligo per i professionisti di tenere appositi conti correnti per lo svolgimento dell'attività professionale, anche se svolta in forma associata, nonché l'obbligo di incassare i compensi derivanti dall'attività professionale mediante assegno non trasferibile, bonifico, Pos e carte di credito.

Per cogliere appieno la portata delle novità normative di recente introduzione, appare opportuno fornire una panoramica generale degli aspetti più significativi della disciplina delle indagini finanziarie.
In particolare, la normativa è stata modificata in maniera tecnicamente "più precisa" rispetto al passato, al fine di potenziare l'efficacia di tale strumento investigativo e semplificare la procedura per gli accertamenti bancari.

La legge finanziaria 2005(1), le circolari dell'Agenzia delle entrate(2) e le direttive impartite dal Comando generale della Guardia di finanza(3), hanno apportato modifiche di rilievo ai poteri istruttori riconosciuti all'Amministrazione finanziaria in materia di indagini bancarie.
Le novità introdotte dal legislatore con la legge 311/2004, ai commi 402, 403 e 404, modificando le previsioni in merito contenute negli articoli 32 e 51, rispettivamente, dei Dpr n. 600/1973 e n. 633/1972, hanno interessato tre versanti:

In definitiva, si tratta di innovazioni rivolte a conferire maggiore incisività, sia sotto il profilo dell'ampliamento dei poteri riservati ai verificatori sia in rapporto alla tempistica di espletamento del complesso iter procedurale.

NOTE:
1) Cfr articolo 1, legge 311/2004, commi 402, 403, 404.

2) Cfr circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 16/03/2005.

3) Cfr istruzioni del Comando generale della Guardia di finanza impartite ai reparti operativi dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 alla disciplina delle indagini bancarie.

4) Xml: Extensible markup language. Nelle indagini finanziarie viene utilizzata un'unica versione del documento Xml, valida sia per la richiesta agli operatori finanziari da parte dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza, sia per la risposta trasmessa dall'operatore o dagli operatori che trattano le informazioni sul contribuente oggetto dell'indagine.

Giuseppe Malinconico di FiscoOggi