ALPE
Associazione
Liberi Professionisti Europei
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Casse
vuote per i professionisti
Dl
223/2006, articoli 35, comma 12, e 37, commi 4-5
L'obbligo di percepire i
compensi con assegno bancario, bonifico, Pos e carte di credito si inserisce
nei provvedimenti tesi a rafforzare l'efficacia dei controlli finanziari telematici
La materia relativa alle
indagini finanziarie è stata oggetto, per effetto del decreto legge n. 223 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, di rilevanti interventi.
Tale misura segna l'ennesimo avanzamento nell'uso della telematica al fine di
contrastare frodi, evasioni e comportamenti elusivi; infatti, grazie all'obbligo
di comunicazione periodica all'Agenzia delle entrate degli elenchi di tutti
i clienti e dei dati identificativi che li riguardano, da parte di banche, intermediari,
operatori finanziari e Poste Spa, l'anagrafe dei conti correnti potrebbe diventare
realtà a distanza di quindici anni dalla sua previsione.
Il decreto legge n. 223/2006 prevede, inoltre, l'obbligo per i professionisti
di tenere appositi conti correnti per lo svolgimento dell'attività professionale,
anche se svolta in forma associata, nonché l'obbligo di incassare i compensi
derivanti dall'attività professionale mediante assegno non trasferibile, bonifico,
Pos e carte di credito.
Per cogliere appieno la portata delle novità normative di recente introduzione,
appare opportuno fornire una panoramica generale degli aspetti più significativi
della disciplina delle indagini finanziarie.
In particolare, la normativa è stata modificata in maniera tecnicamente "più
precisa" rispetto al passato, al fine di potenziare l'efficacia di tale
strumento investigativo e semplificare la procedura per gli accertamenti bancari.
La legge finanziaria 2005(1), le circolari dell'Agenzia delle entrate(2) e le
direttive impartite dal Comando generale della Guardia di finanza(3), hanno
apportato modifiche di rilievo ai poteri istruttori riconosciuti all'Amministrazione
finanziaria in materia di indagini bancarie.
Le novità introdotte dal legislatore con la legge 311/2004, ai commi 402, 403
e 404, modificando le previsioni in merito contenute negli articoli 32 e 51,
rispettivamente, dei Dpr n. 600/1973 e n. 633/1972, hanno interessato tre versanti:
- ambito oggettivo di applicazione
delle norme mediante l'ampliamento delle informazioni acquisibili attraverso
gli accertamenti bancari. Con le novità introdotte dalla Finanziaria, infatti,
le richieste avranno per oggetto "dati, notizie, e documenti relativi
a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi".
Il che significa che potrebbero essere oggetto di segnalazione, da parte del
soggetto che ha ricevuto la richiesta, anche dati, notizie e documenti concernenti
rapporti non relativi a un conto, quali l'acquisto di certificati di deposito
e titoli, la cessione di titoli e di effetti al dopo incasso, le richieste
di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario o altri
titoli o valori, le richieste di bonifico senza addebito in conto, le negoziazioni
allo sportello di assegni
- ambito soggettivo, in
riferimento all'ampliamento dei soggetti destinatari delle richieste di accertamenti
bancari, includendo, oltre agli istituti bancari e a Poste Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo
del risparmio, le società gestione del risparmio e le società fiduciarie,
coinvolgendo, in definitiva, tutti i soggetti che istituzionalmente pongono
in essere operazioni di gestione, impiego e movimentazione di disponibilità
finanziarie, nonché all'estensione dei poteri di rettifica e accertamento
nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo. A tal proposito,
le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 prevedono ora che sia i "prelevamenti"
che gli "importi riscossi" nell'ambito dei "rapporti od operazioni"
intrattenuti o effettuati con gli enti creditizi e di intermediazione finanziaria,
siano posti a base di rettifiche e accertamenti, tanto come "ricavi",
quanto come "compensi", ove il contribuente non dimostri che le
anzidette movimentazioni hanno concorso alla determinazione del reddito, ovvero
che sono irrilevanti a tal fine e sempre che non ne indichi il soggetto beneficiario.
A prescindere dal riferimento ai "prelevamenti ed agli importi riscossi",
l'aspetto più importante è il richiamo non solo ai "ricavi", ma
anche ai "compensi". Per effetto di ciò, infatti, il campo di applicazione
della presunzione legale in parola si allarga a comprendere anche i titolari
di reddito di lavoro autonomo.
- alcuni aspetti procedurali,
quali la riduzione dei tempi della procedura e nuove modalità di scambio delle
informazioni da esperire, in prospettiva, esclusivamente per via telematica.
La riduzione dei termini da 60 a 30 giorni per trasmettere le informazioni
richieste dall'Amministrazione finanziaria è da considerarsi anche alla luce
del nuovo dettato normativo, di cui all'articolo 32, comma 3, che prevede
l'obbligo di scambio di informazioni esclusivamente in via telematica, a decorrere
dal 1° settembre 2006.
A tal proposito, occorre ricordare il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, per effetto del quale è stato disposto il differimento al 1°
settembre 2006, dell'obbligatorietà della comunicazione in via telematica,
previsto dagli articoli 32, comma 3, del Dpr 600/1973, e 51, comma 4, del
Dpr 633/72. Dalle motivazioni contenute nel suindicato provvedimento si evince
come il carattere fortemente innovativo delle disposizioni che disciplinano
le modalità di esercizio dei poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia
di indagini, ha reso necessario lo studio e l'analisi dei requisiti funzionali
dell'architettura e della procedura per la trasmissione telematica delle richieste
e delle risposte, in collaborazione con gli operatori finanziari. Il citato
provvedimento stabilisce le modalità tecniche per l'invio delle richieste
da parte del Fisco e delle risposte da parte degli intermediari, che dovranno
avvenire attraverso un sistema di posta elettronica certificata (Pec), secondo
le regole stabilite dal Dpr 68/2005.
Con l'adozione della firma elettronica, si garantisce il rispetto delle stesse
regole previste per la comunicazione tramite raccomandata, assicurando, nel
contempo, la sottoscrizione delle richieste e delle relative risposte; inoltre
il formato Xml(4) del tracciato, contenente le informazioni, oggetto delle
richieste e delle risposte, consente di colloquiare facilmente con gli operatori
finanziari, mantenendo nel contempo la riservatezza delle informazioni nella
fase di trasmissione delle stesse.
In definitiva, si tratta
di innovazioni rivolte a conferire maggiore incisività, sia sotto il profilo
dell'ampliamento dei poteri riservati ai verificatori sia in rapporto alla tempistica
di espletamento del complesso iter procedurale.
NOTE:
1) Cfr articolo 1, legge 311/2004, commi 402, 403, 404.
2) Cfr circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 16/03/2005.
3) Cfr istruzioni del Comando generale della Guardia di finanza impartite
ai reparti operativi dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 alla
disciplina delle indagini bancarie.
4) Xml: Extensible markup language. Nelle indagini finanziarie viene
utilizzata un'unica versione del documento Xml, valida sia per la richiesta
agli operatori finanziari da parte dell'Agenzia delle entrate o della Guardia
di finanza, sia per la risposta trasmessa dall'operatore o dagli operatori che
trattano le informazioni sul contribuente oggetto dell'indagine.
Giuseppe
Malinconico di FiscoOggi