ALPE
Associazione Liberi Professionisti Europei
Le schede di riferimento per la contribuzione alle casse previdenziali delle principali categorie professionali
INARCASSA (ARCHITETTI E INGEGNERI) |
- riscossione dei minimali tramite m.av. elettronico - trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 31.08.2005, tramite il modello cartaceoche Inarcassa ha provveduto ad inviare a tutti professionisti iscritti agli albi degli Ingegneri e degli Architetti e alle Società di Professionisti e di Ingegneria registrate presso l'Associazione. Il modello deve essere restituito a Inarcassa, tramite la busta precompilata, per raccomandata semplice. oppure - 31 ottobre - 2005, in via telematica tramite il servizio Inarcassa ON line. Chi desideri usufruire del servizio telematico per trasmettere la dichiarazione e non sia ancora un utente registrato di Inarcassa ON line, deve fare richiesta dei codici di accesso compilando la scheda di registrazione on line, con almeno un mese di anticipo sulla scadenza del 31 ottobre. -
i professionisti utenti di
Inarcassa ON line possono delegare
il proprio consulente fiscale a presentare la dichiarazione in via
telematica. - versamento del conguaglio previa ricezione della liquidazione da parte della cassa stessa, entro il 31.12.2005 - è possibile beneficiare della riduzione per concordato preventivo biennale |
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contributo soggettivo - minimale 2004: 1.115,00 - 10% sino a 75.150,00 - 3% sulla parte eccedente |
contributo integrativo - minimale 2004: 335,00 - 2% sul volume d’affari al netto del contributo stesso |
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riscossi in due rate predeterminate scadenti al 30.06.2004 (euro 758,00) e 30.09.2004 (euro 769,00), congiuntamente al contributo di maternità pari ad euro 77,00 |
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CASSA GEOMETRI |
- riscossione dei minimali tramite m.av. elettronico - trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 15.09.2005 - versamento del conguaglio per soggettivo ed integrativo entro il medesimo termine di comunicazione della posizione alla cassa, quindi entro il 15.09.2005, utilizzando bollettini prestampati - è possibile beneficiare della riduzione per concordato preventivo biennale |
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contributo soggettivo - minimale 2004: 1.465,00 - 10% sino a 78.200,00 - 3,5% sulla parte eccedente |
contributo integrativo - minimale 2004: 470,00 - 2% sul volume d’affari al netto del contributo stesso |
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minimali riscossi in due rate predeterminate scadenti al 31.05.2004 (euro 971,50) e 31.07.2004 (euro 971,50), congiuntamente al contributo di maternità pari ad euro 8,00 |
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ENPAM (MEDICI) |
- non comprende i compensi eventualmente incassati dal SSN in convenzione; - comprende i compensi per attività intramoenia; - riscossione dei minimali tramite m.av. elettronico; - trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 31.07.2005, solo qualora il reddito professionale sia superiore ad euro8.936,64; - versamento del conguaglio per quota A e quota B, in unica soluzione, entro il termine del 31.10.2005 utilizzando il m.av. predisposto dalla fondazione; - è possibile beneficiare della riduzione per concordato preventivo biennale; |
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quota A - copre una parte minimale di reddito, differente a seconda dell’età del soggetto |
quota B - copre l’eccedenza rispetto al reddito già assoggettato a quota A: 12,50% |
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ENPACL (CONSULENTI DEL LAVORO) |
- dichiarazione modello 17/integrativo da inviare entro il 30.06.2005; - contributo soggettivo fissato in misura fissa, indipendentemente dal reddito; - contributo integrativo pari al 2% del volume d’affari, da versarsi entro il 30.09.2005 utilizzando appositi m.av. predisposti dall’ente |
AVVOCATI |
- riscossione dei minimali tramite m.av. elettronico - trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 30.09.2005 - versamento dei conguagli dovuti in due rate di pari importo (bonifico o bollettino precompilati), di cui la prima con scadenza 01.08.2005 e la seconda con scadenza 02.01.2006; l’obbligo di versamento scatta con un debito minimo di euro 5; - per l’anno 2004 non è più possibile beneficiare della riduzione per concordato preventivo biennale. |
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contributo soggettivo - minimale 1.190,00 riscosso con m.av; - da - oltre 78.650,00, 3% |
contributo integrativo - minimale 355,00 euro riscosso con m.av. (2% di euro 17.750,00); - sulla parte eccedente, 2% sul volume d’affari |
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minimali riscossi con m.av in due rate di pari importo |
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CASSA RAGIONIERI E PERITI COMM. |
- riscossione dei minimali tramite m.av. - trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari entro il 10.09.2005; - versamento a conguaglio, con m.av. precompilati dalla Cassa entro il 10.9.2005 (acconto determinato sulla base dei dati dell’anno precedente) e 31.12.2005; - non utilizzabile la riduzione da concordato preventivo. |
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contributo soggettivo - minimale 2004:2.500,00
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contributo integrativo - minimale 2004: 750,00 - sull’eccedenza oltre i 37.500,00: 2% |
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soggettivo supplementare |
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il minimale, comprensivo del contributo di maternità di euro 93,00, è stato riscosso in 3 rate con scadenza 31.07 – 10.10 – 31.12.2004 |
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CASSA DOTTORI COMM. |
- riscossione dei minimali tramite m.av. - trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari entro il 15.11.2005; - versamento a conguaglio, con appositi bollettini entro il 15.12.2005; - non utilizzabile la riduzione da concordato preventivo. |
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contributo soggettivo - minimale: 2.085,00 euro - sull’eccedenza sino a 140.000,00:10% |
contributo integrativo - non dovuto - a saldo: 2% del volume d’affari al netto del contributo |
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il minimale del contributo soggettivo è stato già riscosso durante l’anno, unitamente al contributo maternità pari ad euro 120,00 |
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ENPAPI (INFERMIERI) |
- riscossione dei minimali tramite m.av. - trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari entro il 30.09.2005, tramite il modello UNI; - versamento a conguaglio, con appositi bollettini prestampati entro il 30.09.2005 (è possibile pagare anche con bollettini in bianco opportunamente intestati); - in caso di concordato preventivo biennale, non vi è l’obbligo di versare i contributi soggettivi sulla parte di reddito eccedenti il minimo concordato (solo facoltà se il contribuente ne ha l’interesse). |