NOTIZIE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA

Dettaglio Novità

01/04/2022

Tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un diritto di superficie

Articolo dell'Avv. Alessandro Villani

Scarica l'articolo



Avv. Alessandro VILLANI

TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA DERIVANTE DALLA CESSIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6622 dell'01 marzo 2022 è tornata a pronunciarsi sul tema del trattamento tributario da applicare al corrispettivo conseguito dalla cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie, confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15333/2014) secondo cui in materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie, effettuata dopo 5 anni dall'acquisto dell'immobile, non è soggetta a tassazione quale reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR (d.P.R. n. 917/86), qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo.

Sul punto, infatti, i giudici di legittimità hanno ricordato che l'art. 9, comma 5, del TUIR stabilisce che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano indistintamente anche nei confronti degli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Pertanto, essendo il diritto di superficie un diritto reale, deve ritenersi pienamente applicabile l'art. 9, comma 5, del Tuir, implicante l'equiparazione della disciplina fiscale relativa alle cessioni a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Da ciò, ne consegue che, per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex art. 67, del TUIR, qualora si tratti di area fabbricabile (dovendo in tal caso essere tassata la differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita); in caso di terreno agricolo, invece, non è consentita tassazione, salvo che non siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto.

In conclusione, ritengo corretta la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 6622 dell'01 marzo 2022 con la quale si è voluto dare continuità ad un principio già espresso e consolidato dalla stessa Corte secondo cui la combinata applicazione degli artt. 9, comma 5, e 67, comma 1, lett. b), del TUIR, porta a qualificare le plusvalenze immobiliari derivanti dalla cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo non assoggettabili a tassazione se maturate oltre il limite temporale del quinquennio.

Lecce, 31/03/2022

Avv. Alessandro Villani