PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

23/07/2005

Credito d'imposta art. 8, co.7, L.n. 388/2000 – norma antielusiva – struttura produttiva

Quesito

Egregio avvocato Villani, Vorrei chiederle un parere sul credito d'imposta art. 8, co.7, L.n. 388/2000, quindi sulla norma antielusiva in esso contenuta.

La fattispecie è la seguente: una ditta individuale esercente l’attività di ottico in provincia di Cagliari ha maturato, nell'esercizio 2001, un credito d'imposta per nuovi investimenti per l’acquisizione dei beni strumentali relativi all’apertura di un nuovo negozio (unità locale) nello stesso comune, entrato in funzione nello stesso esercizio.

Il credito è stato interamente utilizzato e la società, nell'esercizio 2003, ha trasferito l’unità locale dal comune X a quello Y sempre in provincia di Cagliari, a cause dei pessimi risultati economico finanziari relativi alla stessa unità produttiva.

L’impresa, durante il 2004, ha subito negativamente la verifica da parte dell'ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha contestato, in base alla norma antielusiva di cui in premessa, la destinazione dei beni ad una struttura produttiva diversa dall’originaria che ha dato origine all’agevolazione, emettendo successivamente l’atto di rideterminazione e recupero del credito.

Su tale atto l’impresa, tramite il sottoscritto, ha ricorso alla C.T.P. di Cagliari, eccependo da un lato, la nullità dell’atto, mentre nel merito ha eccepito le seguenti motivazioni:

'Il sottoscritto non ha ritenuto accertabile il profilo elusivo, vuoi perché la struttura produttiva continua ad esistere in un altro comune della stessa provincia agevolato nella stessa misura dell’originario, ma soprattutto perché i beni oggetto di agevolazione non sono stati trasferiti in un’altra struttura produttiva, bensì è la stessa struttura produttiva nel suo complesso che è stata trasferita dal comune X al comune Y.

Infatti, dato per scontato che l’unità locale attivata nel comune X rappresenta una nuova e specifica struttura produttiva, formata dall’insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili, cosi come definita nel punto 6.1 della circolare 41/E del 18.04.2001 secondo e terzo capoverso, orbene non si capisce perché, una volta trasferita la struttura ed i relativi beni nel locale Y, lo stesso identico insieme coordinato di beni e risorse umane si configurerebbe come una nuova, e quindi diversa, struttura produttiva!

Và altresì sottolineato che l’unico nuovo elemento che si delineerebbe dal trasferimento sarebbe peraltro il solo contratto d’affitto delle mura perimetrali del locale, ma un contratto d’affitto non rappresenta ne un bene materiale né tanto meno immateriale riportabile nell’attivo dello stato patrimoniale di un’impresa così come dispone l’art. 2424 del Codice Civile, e comunque tale da differenziare la stessa struttura produttiva.

Infine, alla luce di quanto riportato in varie altre circolari, non si capisce perché nell’ottica di una generale riorganizzazione aziendale non costituisce profilo elusivo la liquidazione, la cessione e/o il conferimento, la scissione o la donazione dell’intero complesso aziendale o di un suo ramo, mentre, il trasferimento integrale di una singola struttura produttiva nell’ambito della stessa provincia, quindi con massimali agevolativi invariati, ed in capo allo stesso soggetto giuridico, senza quindi produrre un passaggio di proprietà, sempre effettuato nell’ottica di una generale riorganizzazione aziendale, debba al contrario e a priori configurare una operazione elusiva.'

La ringrazio anticipatamente.
Distinti saluti.
Prov. Cagliari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che concordo pienamente con la corretta impostazione del Suo ricorso, in quanto, nella fattispecie, non si è assolutamente realizzata l'ipotesi antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 23/12/2000.

Infatti, la citata norma considera antielusiva soltanto l'ipotesi in cui i beni strumentali nuovi d'investimento siano 'destinati' a strutture produttive 'diverse' da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione e, nel caso da Lei segnalato, non si è in presenza della suddetta ipotesi in quanto i beni rimangono destinati alla stessa struttura produttiva, che non diventa certo 'diversa' per aver cambiato soltanto l'unità locale da un Comune ad un altro, come peraltro da Lei opportunamente evidenziato.

Oltretutto, sul concetto di struttura produttiva, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata:

- con la Circolare n. 1 del 03/01/2001;
- con la Circolare n. 41 del 18/04/2001 (punto 6.1), dove è stato chiarito che deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori agevolati in cui si esercita l'attività di impresa;
- con la Risoluzione n. 92/E del 20/03/2002;
- con la Circolare n. 38 del 09/05/2002 (punto 4);
- con la Risoluzione n. 11/E del 22/01/2003, in tema di fusione di società, dove è stato riconosciuto valido il trasferimento del credito d'imposta in capo alla società incorporante;
- con la Risoluzione n. 101/E del 30/07/2004;
- con la Risoluzione n. 100/E del 30/07/2004, dove si è precisato che il credito d'imposta non è rideterminato se i beni agevolati, mantenendo sempre la destinazione all'originaria struttura produttiva, siano unitariamente trasferiti nell'ambito di un'operazione di cessione d'azienda o ramo di azienda avvenuta nel corso della fase di liquidazione;
- con la Circolare n. 38/E del 09/05/2002 (par. 10.1), dove ha precisato che la predetta norma antielusiva non trova applicazione nell'ipotesi in cui i beni siano trasferiti nel contesto di una cessione o conferimento d'azienda o ramo d'azienda, se, per i beni stessi, risulta mantenuta la destinazione alla struttura produttiva originaria (Corriere Tributario IPSOA n. 37/2004, pagg. 2957 e ss, dove peraltro è pubblicata la succitata Risoluzione n. 100/E).

Infine, a titolo puramente informativo, Le segnalo l'interessante articolo di Guido Berardo e Vito Dulcamare 'L'applicazione del bonus investimenti in caso di alienazione dei beni', in Corriere Tributario IPSOA n. 32/2004, pagg. 2529 e ss..

Distinti saluti.