PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/08/2005

Illegittimità della norma che non prevede tempi certi per consegnare la cartella

Quesito

Gentilissimo Avv. Maurizio Villani vorrei esporLe il seguente quesito.

E' stata notificata in data 25/07/2005 una cartella di pagamento il cui ruolo ordinario è stato reso esecutivo il 15/04/2005; la cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36-bis D.P.R.600/73 e/o art.54-bis del D.P.R.633/72.

A seguito della sentenza n.280/05 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma che non prevede tempi certi per consegnare la cartella, la cartella sopra indicata è nulla e quindi impugnabile?

Mi conforta su questa posizione?

La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Prov. Bari

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito da Lei proposto, che solo oggi ho letto al rientro dalle ferie, Le preciso quanto segue.

Con la sentenza n. 280 del 15 luglio 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 nella parte in cui non prevedeva tempi certi e definiti per la notifica della cartella di pagamento.

L’articolo 1, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 106 del 17 giugno 2005, convertito dalla Legge n. 156 del 31 luglio 2005(pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005) ha modificato l’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973.

Nella nuova versione l’art. 25 cit. dispone che per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione ex articolo 36 bis del D.P.R. n.600/1973, la notifica della cartella di pagamento debba essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni già presentante, poi, l’articolo 1, comma 5 bis, del medesimo Decreto Legge, convertito dalla Legge n. 156 del 31 luglio 2005, ha previsto una disposizione a carattere transitorio in base alla quale la notifica della cartella di pagamento deve essere operata, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004;

- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

La notifica della cartella di pagamento oltre i suddetti termini determina, quindi, la nullità della stessa che potrà essere fatta valere con l’impugnazione della cartella presso la Commissione tributaria competente entro i termini previsti dalla legge.

Distinti saluti.