PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

01/09/2005

Ici su fabbricati oggetto di istanza di condono ma non ancora ottenuto – parte II

Quesito

E' veramente incredibile la sua bontà, unitamente alla tempestività con cui risponde ai quesiti (parere: Ici su fabbricati oggetto di istanza di condono ma non ancora ottenuto – parte I).

Veramente al di fuori dei comportamenti di massa.

Seguirò subito le Sue istruzioni (ma al Comune che ha passato il carteggio alla Gestline non devo notificare la richiesta di sospensione? Alla CTP (perchè alla CTP e non alla CTR? ) in bollo da 14, 62 vero? ).

La sentenza della CTR che riguarda la cartella è stata pronunciata il 14/10/2003 e depositata il 13/11/2003.

Viene indicato nella cartella stessa che è diventata definitiva il 14/10/2004 (non hanno tenuto conto che il termine parte dal deposito(13/11/2003)e non è un anno. ma un anno e 45 giorni a meno che non ci sia notifica che impedisca il c. d. termine lungo.

Lei mi chiese ed avrà subito la sentenza della Suprema Corte, è una battaglia non comune, tutti pagano l'ici anche centinaia di migliaia di famiglie che si trovano come me ma che ritengono di essersi autoregolarizzati per il solo fatto di aver presentato istanza.

Ma sbagliano, l'istanza deve essere vagliata e il Comune deve esprimersi e non ha facoltà ma obbligo art. 2 L 241/90).

Le opere ed i soggetti non hanno nessuna rilevanza giuridica fino al momento della regolarizzazione (circ. 17/6/95 n. 2241/ul Ministero Lavori Pubblici Cap. 7. 2 Applicazione normativa violazioni edilizie L 47/85 e 724/94 art 39 S. O. G. U. n. 192 del 18/8/95).

Ne consegue che non dovrei nemmeno essere processato visto che secondo giurisprudenza tributaria più che consolidata gli atti intestati a persona giuridicamente inesistente sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, non potendosi mai configurare un rapporto tributario con un soggetto giuridicamente inesistente.

Senza contare che l'ultima legge sul condono ha previsto, in ogni caso e a partire dall'1/1/2003, un acconto di 2 euro a mq salvo conguaglio a regolarizzazione avvenuta, disposizione assente nelle leggi 47/85 e 724/94 art. 39, ne discende che l'imposta decorre dalla data di regolarizzazione e legittimazione.

In tal senso CTP Napoli sez. n 38 sentenza n 763 del 3/12/2003 che recita: accoglie il ricorso perchè vista l'inerzia del Comune il contribuente non è soggetto passivo ma possessore abusivo e come tale non rientra tra i soggetti passivi di cui asll'art. 3 del DLgs 504/92; CTP Napoli sez. n. 27 sentenza n. 486 del 20/10/2003 che recita: le eccezioni in diritto formulate dal ricorrente annullano il provvedimento amministrativo che è stato, impropriamente ed illegittimamente, emesso dall'amministrazione finanziaria.

La presente si configura soprattutto come ringraziamento totale e La pregherei di inserirla unitamente ai tanti che riceve e che merita a tutto tondo.
Prov. Napoli

Parere

Egregio Dottore, in merito all'ulteriore richiesta, Le faccio presente che il ricorso deve essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale perché attualmente il giudizio pende dinanzi alla Corte di Cassazione, che come giudice di legittimità non è abilitato a concedere sospensioni.

Inoltre, Le consiglio di notificare il ricorso anche al concessionario.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.