PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/09/2005

Termine di consegna cartella esattoriale

Quesito

Egregio Avv. Maurizio Villani, la prego di attenzionare il mio quesito e se possibile dare una risposta.

Anticipo che a seguito controlli incrociati effettuati del comune risultava che il mio nominativo non pagava la tassa dei rifiuti, ed era vero, in quando a suo tempo anche per dimenticanza non mi ero auto denunciato.

In data 09/09/2002 mi hanno notificato, con una lettera datata 13/06/2002, dell'imminente iscrizione a ruolo della tassa sui rifiuti a mio carico e mi invitavano, se non volevo che lo avrebbero fatto d'ufficio, ad effettuare l'auto denuncia con dichiarazione dei metri calpestabili della casa in mio possesso, cosa che ho effettuato prontamente in data 27/09/2002.

Nel contesto mi dicevano (sempre nella lettera) che l'auto denuncia sarebbe stata considerata del tipo 'ravvedimento operoso' e quindi senza interessi ne sanzioni, ed a voce al momento dell'auto denuncia mi enunciarono che l'anno in corso sarebbe arrivato con il normale avviso di pagamento annuale (già pagato) mentre per i 4 anni precedenti sarebbe arrivata una cartella di pagamento da parte del concessionario preposto.

Dopo circa 3 anni ho ricevuto in data 25/08/2005 una cartella di pagamento da parte del concessionario preposto ai riscossioni dei tributi del comune, datata assurdamente 26/11/2003, contenente la tassa rifiuti per gli anni 1998-1999-2000-2001, che mie erano stati giustamente contestati nel 2002, ed io visto l'eccessivo ritardo ho chiesto di persona il motivo all'ufficio tributi, loro mi hanno detto che non ne sapevano niente in quando la comunicazione dell' iscrizione al ruolo l'avevano fatto al concessionario nel tempo esatto cioè all'inizio di Febbraio-2003.

Ora dopo i sopra delucidazioni i miei dubbi sono tre e precisamente:

1) perché hanno inserito la data del 26/11/2003 nella cartella? (il concessionario mi ha risposto verbalmente che l'avevano dovuto fare perché la posta gli è lo ha chiesto cioè per motivi postali, bohh!!)

2) non sono forse in ritardo per la notifica della cartella di pagamento? (il concessionario mi ha risposto verbalmente che loro avevano 5 anni di tempo, è vero ??)

3) e se sono in ritardo non è prevista la decadenza della cartella?

In attesa di un suo attesissimo riscontro, porgo cordiali saluti.

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, in caso di omessa denuncia Tarsu, l’ufficio deve emettere avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993.

Di conseguenza, indipendentemente da quanto scritto sulla cartella esattoriale, che nel caso da Lei segnalato sostituisce a tutti gli effetti l’avviso di accertamento in quanto primo atto notificato, Lei in sede contenziosa può eccepire la decadenza di cui sopra, tenendo conto esclusivamente della data di notifica risultante dalla cartella stessa.

Distinti saluti.