PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

06/09/2005

Esclusione dal regime del 10% dei contratti transitori

Quesito

Egregio avvocato, con riferimento alla Vs. monografia relativa al trattamento fiscale degli immobili, sarebbe per me cosa gradita avere delucidazioni in merito alla seguente questione: a pag. 43 della suddetta monografia, al paragrafo CASISTICA viene spiegato a proposito del 'regime del 10%' che 'sono escluse le tipologie contrattuali previste dalla legge 431/98....' e quindi anche quelle relative ai contratti transitori (tra cui quelli universitari, che è la fattispecie che mi interessa).

Al proposito, poiché la finanziaria 2005 all'articolo 343 esclude le fattispecie relative agli artt. 2 e 4 e non invece quelle relative all'art. 5 sarei lieto se mi suggerisse il dato normativo che ricomprende nell'esclusione i contratti di locazione per studenti universitari e se eventualmente ciò può essere rinvenuto nel collegamento del primo comma dell'art. 5 del citato decreto.

Nello scusarmi nell'eventualità che tale requisito possa risultare a Lei banale, specifico che tale incertezza mi deriva dall'aver consultato anche altri articoli e monografie le quali non fanno riferimento ai contratti transitori; considerato l'immensa stima che ho nei Vs confronti ogniqualvolta una sua delucidazione si discosta da altre interpretazioni ciò mi induce ad approfondire l'argomento.

RingraziandoLa anticipatamente, qualora volesse soddisfare la mia curiosità, cordialmente La saluto.
Prov. Lecce

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Nella mia monografia sul Trattamento fiscale degli immobili, ho precisato che sono esclusi dal regime del 10% i contratti transitori, di cui all’art. 5 della Legge n. 431 del 09 dicembre 1998, coordinata con la legge n. 2 dell’08 gennaio 2002.

La Finanziaria 2005 (legge n. 311 del 30/12/2004), al comma 343, da Lei citato, testualmente dispone:
'Le disposizioni degli art. 52 bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazioni di immobili a uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431'.

L’art. 52 bis del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, richiamato espressamente dal succitato comma 343 della Finanziaria 2005, si riferisce esclusivamente alla particolare procedura di liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione (infatti, il suddetto articolo è stato aggiunto, con effetto 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 341, della legge n. 311 del 30/12/2004).

Di conseguenza, le disposizioni sopra citate si riferiscono esclusivamente alla fase della liquidazione (per un’analisi approfondita si rinvia all’interessante articolo di Tangorra Antonio, pubblicato in 'L’Esperto risponde' del 'Il Sole 24 Ore' del 04/09/2005).

Il terzo comma dell’art. 2 della L. n. 431/98 testualmente prevede:
'In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 5 (contratti di locazione di natura transitoria), comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative'.

Di conseguenza, il riferimento all’art. 5 è inutile in quanto già contenuto nel 3° comma dell’art. 2 sopra citato.

Distinti saluti.