PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

13/09/2005

Cartella di pagamento notificata presso il domicilio del liquidatore anziché presso il domicilio fiscale della società

Quesito

Gentile Avv. Villani, Le chiedo un parere in merito alla notifica di una cartella esattoriale.

Il caso è quello di una cartella di pagamento notificata presso il domicilio del liquidatore anziché presso il domicilio fiscale della società messa in liquidazione.

Nel suddetto caso è possibile chiedere la nullità del cartella esattoriale per il combinato disposto dagli artt. 60 e 58, comma 3 del D.P.R. n.600/73.

Inoltre l’art. 156 del c.p.c. non è applicabile poiché attiene agli atti processuali, fra i quali non rientra la cartella esattoriale.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che per la notifica delle cartelle di pagamento sono applicabili:
- l’art. 26 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
- l’art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, per quanto non regolato dall’art. 26 sopra citato;
- gli artt. 137 e ss. c.p.c., con le modifiche ed esclusioni previste dall’art. 60 D.P.R. n. 600/73 cit..

In particolare, l’art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/73 dispone che, salvo il caso di consegna in mani proprie, 'la notifica deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario', che, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, va individuato, a norma dell'art. 58 D.P.R. n. 600/73, nel comune in cui si trova la loro sede legale (…) 'ed in tale luogo, pertanto, deve necessariamente avvenire la notificazione'.

La giurisprudenza di merito, in alcuni casi (da ultimo, C.T.P. di Bari, Sez. IX, sent. n. 205 del 15/07/2003), ha riconosciuto la nullità della cartella di pagamento notificata presso il domicilio del liquidatore anziché presso il domicilio fiscale della società.

Tuttavia, la Corte di Cassazione – Sez. Trib.-, con la sentenza n. 3513 dell’11/03/2002, ha chiarito che 'la notifica…alla persona fisica che rappresenta una società commerciale è consentita soltanto se la stessa risieda nell'ambito del comune di domicilio fiscale dell'ente'.

Infine, per quanto riguarda la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., a risolvere il contrasto giurisprudenziale sull’applicazione o meno di tale norma anche agli atti non processuali, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 19854 del 05/10/2004, hanno deciso nel senso dell’applicabilità dell’art. 156, comma 3, c.p.c. alle nullità di notifica degli atti di imposizione, anche in considerazione del fatto che l’art. 60 del D.P.R. 600/73, nel rinviare alle disposizioni del codice di procedura civile circa le modalità di notificazione degli avvisi di accertamento, comporterebbe altresì l’applicabilità dell’art. 156 che pone il divieto di pronunciare la nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Distinti saluti.