PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

15/09/2005

Nascita di un consorzio fra i commercianti - parte I

Quesito

Egregio Avv. Villani, con la presente le chiediamo un quesito in materia della nascita di un consorzio fra i commercianti di Augusta e cioè:
a) se il fondo consortile si puo' usare per tutte le spese inerenti allo stesso?
b) se si deve essere registrati alla camera di commercio oltre all'ufficio di registro?
c) se è obbligo avere i revisori dei conti nello statuto?
d) se è si, è obbligo che almeno il presidente del consiglio dei revisori dei conti sia iscritto all'albo dei revisori dei conti? O basta che sia istituito un elenco di revisori dei conti scelti tra gli stessi iscritti nel consorzio?

Ringraziando anticipatamente per la sua gentilezza porgiamo cordiali saluti.

Prov. Siracusa

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, anche se di natura non prettamente fiscale, Le preciso che ai sensi dell’art. 2614 c.c., 'I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo'.
Inoltre, in base all’art. 2615 c.c., 'Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile'. Secondo autorevole dottrina (FERRI), il fondo consortile è un fondo comune avente un vincolo specifico di destinazione alla realizzazione degli scopi del consorzio e alla garanzia dei creditori del consorzio medesimo.
Pertanto, atteso che le modalità di impiego e di utilizzazione del fondo sono deliberati dagli organi direttivi del consorzio, ove le spese inerenti al fondo consortile siano propedeutiche al perseguimento dello scopo statutario, per le medesime è possibile usufruire del fondo stesso, salvo le successive reintegrazioni allo stesso stabilite di volta in volta dagli organi consortili o nello statuto.

In relazione agli obblighi di registrazione del consorzio, il codice civile effettua una distinzione tra consorzi con attività meramente interna, destinati ad operare nei soli rapporti tra consorziati e disciplinati dagli artt. 2602- 2611 c.c., e consorzi ad attività esterna, destinati ad operare come intermediari nei rapporti tra consorziati e terzi, disciplinati 2612-2615 bis c.c..

Orbene, i soli adempimenti richiesti dal codice all’atto della costituzione del consorzio sono disciplinati dall’art. 2612 c.c., secondo cui solamente nei casi in cui 'il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l' ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati'.

In relazione al contenuto dello statuto, l’articolo 2603 c.c., intitolato 'Forma e contenuto del contratto', recita:
'Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.
Esso deve indicare:
1) l' oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia'.

La norma va coordinata con l’art. 2608 c.c., secondo cui 'La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato'.
Poiché tale articolo nulla dispone in ordine alla composizione, alla struttura o ai poteri degli organi preposti al consorzio, viene lasciato ampio spazio all’autonomia contrattuale dei consorziati, la quale trova un unico limite nella necessaria istituzione di un’organizzazione comune ai sensi dell’art. 2602 c.c..

Distinti saluti.