PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

25/09/2005

Per rigettare una domanda di condono l'Agenzia delle Entrate deve notificare uno specifico atto

Quesito

Egr. Avv. Villani nel ringrazirLa anticipatamente, Le sarei grato se volesse cortesemente esprimere un parere in merito al caso che le descrivo.

Un contribuente conclude in data 12/03/2002 un processo verbale di contestazione.

Valutata la possibilità di aderire al condono (L. 289/2002) per liti potenziali Art.15 in data 25/06/2003 si effettua il relativo versamento e presentazione della domanda di Condono.

In data 17/06/2003 l’amministrazione finanziaria notifica Verbale d’accertamento su P.V.C. su indicato.

In data 25/05/2005 viene notificata cartella esattoriale relativa al Verbale d’accertamento.

Recatomi presso gli uffici finanziari mi viene riferito che il condono e stato rigettato in quanto nel modello sono stati indicati gli estremi del Verbale di Accertamento.

Si e trattato di un errore nella compilazione del modello di condono ho indicato.

Le chiedo a quali riferimenti posso ricorrere per far valere le mie ragioni in sede di discussione con l’ufficio finanziario?

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, innanzitutto, per rigettare una domanda di condono l'Agenzia delle Entrate deve notificare uno specifico atto per consentire al contribuente la possibilità di adire la giustizia tributaria, contestandone le relative motivazioni.

Pertanto, secondo me, in assenza della notifica del suddetto atto, la domanda di condono non può sic et simpliciter essere rigettata.

In ogni caso, il condono non può essere rigettato in presenza di errore scusabile, come più volte sottolineato dalla stessa Agenzia delle Entrate, e l'eventuale errata compilazione di un modello, secondo me, rientra nella suddetta fattispecie, soprattutto se il comportamento fiscale del contribuente ha dimostrato l'effettiva volontà di definire il verbale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Infatti, la Corte di Cassazione - Sez. Trib. -, con la sentenza n. 12368 del 10/06/2005, ha chiarito il principio che deve darsi sempre rilevanza decisiva al comportamento concludente del contribuente (Corriere Tributario IPSOA n. 34/2005, pagg. 2701 e ss.).

Distinti saluti.