PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/09/2005

Applicabilità delle regole dello Statuto dei diritti del contribuente in tema di verifiche fiscali

Quesito

Egregio Avvocato Villani, desidererei porle un quesito in merito ad un avviso di accertamento ricevuto da un mio cliente.

Al di là dell’aspetto puramente contabile, l’avviso di accertamento in parola si basa completamente su processo verbale di constatazione (redatto nel 2002), in cui ovviamente è richiamato un processo verbale di verifica in cui sono palesi le violazioni di svariati articoli dello Statuto del contribuente, ad esempio nome del contribuente sbagliato all’atto di formalizzazione della verifica, date diverse in cui si dice di aver iniziato la verifica e non ultimo l’assenza di qualsivoglia informazione relativa ai diritti del contribuente (art. 12, L 212/2000) durante le operazioni di verifica.

Inoltre dal tenore del verbale sembra che non esistano verbali di verifica oltre quello compilato il giorno in cui il contribuente a consegnato la documentazione (tra l’altro senza cautelarla come si fa di solito con fascette di carta vergatina) a seguito di invito e redatto lo stesso giorno del pvc (e comunque non firmati ne consegnati al contribuente), come se la verifica, che ha comunque richiesto l’analisi di svariata documentazione, avesse avuto luogo solo il 26.01.2002.

La mia richiesta mira a sapere se vi sono sentenze da cui discenda la nullità di avvisi di accertamento relative a tali violazioni negli atti della GdiF e dove posso trovare una spiegazione su quali sono le procedure che devono seguire i verificatori durante l’analisi dei documenti e la redazione dei verbali.

RingraziandoLa per il tempo che vorrà concedere al mio quesito Le invio distinti saluti.
Prov. Palermo

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, in tema di applicabilità delle regole dello Statuto dei diritti del contribuente, soprattutto in tema di verifiche fiscali, la giurisprudenza si è pronunciata nel modo seguente:

- Corte di Cassazione, sentenza n. 7080/2004;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 1286 del 26/01/2004;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 17576 del 10/12/2002;
- Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sentenza n. 73/401 del 13/12/2001 (in ItaliaOggi di sabato 16 marzo 2002, pag. 29);
- Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sez. II -, sentenza n. 238 del 04/05/2004 (in Corriere Tributario IPSOA n. 37/2004, pagg. 2935 e ss.);
- Corte di Cassazione, sentenza n. 19689 del 01/10/2004 (in Bollettino Tributario d'Informazioni n. 9/2005, pagg. 720 e ss.).

Distinti saluti.