PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

04/03/2006

Atti di recupero indebiti utilizzi

Quesito

Egr. Dottore, dei miei clienti hanno ricevuto dopo un P.V.C. un atto di recupero x indebiti utilizzi del C.I.L. 388/2000 art.8 investimenti aree svantaggiate, utilizzati dai contribuenti in qualità di soci di una Snc.

L'investimento è stato realizzato entro l'8/07/02 dalla società che ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti verificati e confermati in sede di controllo.

La società ha attribuito il credito di imposta maturato nel 2001 interamente ai soci indicandolo nel quadro RU Unico/2002 SP, seppur omettendolo in qualche rigo dello stesso e più precisamente non indicandolo in compensazione e riportandolo per intero l'anno successivo; resici conto dell'errore nel Modello unico2003 non veniva chiaramente riportato il credito dall'anno precedente.

Tenga conto che il comportamento della società non è stato contestato dall'ufficio.

La società ha consegnato ai soci il prospetto di riparto degli utili 2001 comprensivo dei dati delle ritenute d'acconto subite e del credito di imposta attribuito specificandone la natura e tutti i suoi importi riportando la data del 30/06/2002.

Ha compilato anche il prospetto di calcolo SV conservandolo negli atti societari, tutta documentazione acquisita e confermata in sede di verifica.

I soci hanno indicato nel Modello Unico/2002 PF, il credito di imposta maturato ed attribuito, nel quadro RH ( altri crediti di imposta ) non ritenendo necessario la compilazione del quadro RU in quanto lo stesso non era predisposto per l'indicazione dei crediti di imposta attribuiti ai soci, quadro d'altronde modificato solamente l'anno successivo.

L'ufficio ha motivato l'avviso di recupero con la mancata acquisizione del credito di imposta nel Modello Unico/2002 PF avvenuta nel quadro RH e non nel quadro RU, in base secondo loro alla C.M. 48/E del 7/6/2002 e delle istruzioni ministeriali del Modello Unico/2002 PF e in subordine all'utilizzo dello stesso avvenuta prima della presentazione telematica della dichiarazione.

Il credito di imposta attribuito ai soci è stato utilizzato per una piccola somma nel luglio 2002 e per l'importo maggiore nel 2003 tenendo conto sia del periodo di sospensione che dei limiti di utilizzo delle percentuali di legge.

Negli anni di imposta 2002/2003 e nelle relative dichiarazioni gli importi compensati non sono stati indicati nei relativi modelli.

con l'Unico 2005 redditi 2004 è stato riportato il residuo credito anni precedenti.

Si chiede a codesto Studio se sussistano i presupposti di un annullamento in autotutela e la quasi certezza del sottoscritto di accoglimento del ricorso per la illegittima richiesta dell'ufficio proprio sulla base della C.M. e delle istruzioni da loro richiamate.

Cordiali saluti.
Prov. Nuoro

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 120/E del 18/04/2002 (in Corriere Tributario IPSOA n. 24/2002, pagg. 2193 e ss.), ha ammesso la libera trasferibilità del credito d’imposta, di cui all’art. 8 della Legge 23/12/2000, n. 388, maturato dalla società di persone, ai propri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili; ciò in coerenza con quanto previsto dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (oggi, art. 22 nuovo TUIR), in merito all’attribuzione ai singoli soci delle ritenute d’acconto operate sui redditi delle società di persone, e dall’art. 15, comma 5, dello stesso TUIR (oggi, art. 165 nuovo TUIR), in relazione all’attribuzione ai soci delle società di persone del credito d’imposta per le imposte pagate dalla società per i redditi prodotti all’estero.

Ogni socio, quindi, può utilizzare la parte del credito ad esso assegnata per compensare i propri debiti tributari o contributivi, purché la ripartizione del credito risulti dalla dichiarazione dei redditi della società, consentendo ai soci di procedere all’utilizzo del credito solo successivamente all’acquisizione dello stesso nella dichiarazione personale.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, sempre con la succitata Risoluzione, ha chiarito che l’eventuale rideterminazione del bonus per effetto di eventi di cui all’art. 8, comma 7, Legge n. 388/2000 cit., verrà effettuata, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, a carico della società; essa dovrà versare, nei termini previsti dall’art. 8, comma 7, ultimo periodo, Legge n. 388/2000, il minor credito spettante eventualmente utilizzato.
Al riguardo, il credito attribuito ai soci si considera utilizzato dalla società al momento della presentazione della dichiarazione nella quale è data evidenza dell’assegnazione stessa.

Successivamente, con la Circolare 07/06/2002, n. 48/E, in risposta a quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni UNICO 2002, la stessa Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità applicative da rispettare per l’attribuzione a ciascun socio di una società di persone della quota del credito d’imposta maturato in capo alla società; in particolare, la Circolare precisa che:

- la società di persone che intenda ripartire tra i soci tutto o parte del credito di imposta in oggetto, in capo ad essa residuato al momento di presentazione della propria dichiarazione e risultante al rigo SV11 dello 'Schema di calcolo del credito di imposta aree svantaggiate', riportato ad uso del contribuente nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico 2002-SP, dovrà comprendere l'importo del credito attribuito ai soci nel rigo RU72, unitamente al credito già utilizzato in compensazione mediante Mod. F24;

- in tal caso, il residuo a riporto del credito in questione, indicato nel rigo RU73, colonna 3, del Modello Unico 2002-SP, sarà costituito esclusivamente dal credito che la società intende riportare nei periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione Unico 2002, pari all'importo già indicato al rigo SV11 dello schema di calcolo citato (credito da riportare nel periodo successivo) diminuito di quanto ripartito ai soci;

- la società di persone provvederà a dare evidenza formale della ripartizione del credito ai soci, comunicando a questi ultimi l'importo del credito di imposta ad essi assegnato, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili;

- conseguentemente, i soci, sulla base di tale comunicazione, acquisiranno nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata per utilizzarla in compensazione mediante Modello F24; a tal fine, dovranno compilare e conservare uno specifico 'schema di calcolo del credito di imposta aree svantaggiate', riportando nel campo riservato all'indicazione del numero della struttura produttiva, il codice fiscale della società di persone partecipata e nel rigo SV8 del medesimo schema, l'importo del credito di imposta assegnato.

Tutto ciò premesso, e prescindendo dal comportamento tenuto dalla società che, come da Lei stesso affermato, non è stato contestato dall’Ufficio, il fatto che, nel caso di specie, i soci abbiano indicato il credito d’imposta nel quadro RH (altri crediti d’imposta) del Modello UNICO 2002, anziché nel quadro RU, non comporta assolutamente, secondo me, la decadenza dal beneficio, tanto più che UNICO 2002, come da Lei opportunamente osservato, non era predisposto a tal fine, essendo stato modificato solo l’anno successivo.
Trattasi, in ogni caso, di semplice irregolarità formale, che non incide assolutamente sulla determinazione del credito d'imposta né può far perdere un diritto legittimamente acquisito e, di fatto, mai contestato nel merito.

Quanto sopra, alla luce delle seguenti disposizioni:
- art. 6, comma 5-bis, della Legge n. 472 del 18/12/1997, in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), in base al quale le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera irregolarità formale senza alcun debito di imposta.

Nel caso prospettato, inoltre, le 'prescrizioni violate' (erronea indicazione nel Mod. UNICO 2002 ed utilizzo del credito, da parte dei soci, prima della presentazione telematica della relativa dichiarazione) derivano da una semplice Circolare ministeriale, che non può mai pretendere un obbligo tributario a pena di nullità, in assenza di specifiche e tassative disposizioni legislative. Infatti, né l’art. 8 della citata Legge n. 388/2000 né l’art. 62, comma 1, lett. a), della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (che elenca le cause - tassative - di decadenza dal contributo conseguito anteriormente alla data dell’08 luglio 2002), prevedono tali ipotesi come cause di esclusione dal credito d'imposta.

Pertanto, se gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge e mai contestati nel merito dall’Ufficio, totalmente illegittimo appare il recupero disposto dall’Organo impositore e tale illegittimità può essere eccepita in sede di ricorso da presentare alla competente Commissione Tributaria Provinciale, con ottime probabilità di successo.

Distinti saluti.