PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/03/2006

Credito d'imposta investimenti - attività antielusiva

Quesito

Illustre Avvocato, nel ringraziarla ulteriormente per l’appassionato intervento in occasione del convegno casentino di fine febbraio, le sottopongo una problematica rispetto alla quale necessito di un parere autorevole circa le perplessità ed i dubbi che sono sorti.

Preciso intanto, che si tratta di una sorta di interpello; strumento peraltro molto spesso adito presso l’agenzia di mia competenza, rispetto al quale però emerge costantemente una linea punitiva da parte degli uffici, ciò che lo rende purtroppo poco attendibile.

Un mio assistito, che per correttezza chiamerò 'contribuente', svolge per conto della SDA (gruppo poste nazionali) attività di corriere espresso con specifica competenza geografica. Più precisamente la sua attività è identificata (anche ai fini dell’applicazione degli studi di settore) come:
64120 per la distribuzione e le attività accessorie che ne derivano
60240 per il trasporto di linea che effettua per conto dello stesso committente
Intermediazione (agente commercio) in seno alla attività di distribuzione.

Per l’esercizio della sua attività, come espressamente rivista dalla concedente, egli è iscritto all’albo dei trasportatori.

Risulta, pertanto, concessionario per effetto di tre distinti contratti che lo legano alla SDA spa stessa ove:
il primo è riferito in modo inscindibile alla distribuzione e logistica presso due distinte città
il secondo è riferito alle sole linee di trasporto
il terzo è un contratto di agenzia.

Già da tempo ci si è posti l’obiettivo di avvalerci dei vantaggi previsti dal credito imposta sugli investimenti di cui art 8 legge 388/2000.
La categoria di appartenenza però, ossia trasporti, comporta un ostacolo oggettivo insormontabile atteso lo specifico diniego previsto.

In questo senso il settore trasporti è stato escluso dall’agevolazione con nota 286841 del 13/3/2001 della commissione europea, poi riammesso con decisione del 7/5/2002 fino alla decisione C/2002 1706 del 21/6/2002 che nuovamente esclude l’agevolazione ai trasporti.
Tranne, dunque, il periodo 7/5/2002 – 8/7/2002 gli investimenti operati da chi esercita nel settore trasporti non sono agevolabili.

In questo senso risoluzione 218/E del 8/7/2002 più in generale il richiamo alla esclusione del settore trasporti dalla 488/92 motivo della esclusione dalla 388/2000.

Provai mediante interpello a chiedere il beneficio per la sola attività di agenzia svolta in separato modo con contabilità separata rispetto alle altre, ma l’agenzia regionale calabrese, oltre a confermare in modo netto e preciso l’appartenenza al settore trasporti, ha escluso il beneficio alla sola agenzia sul presupposto che l’attività di agenzia (la cui incidenza in termini di fatturato è di circa il 1/2 percento complessivo) è da considerarsi anch’essa accessoria ai trasporti, per cui opera lo stesso divieto previsto a monte.

Ciò acclarato, si è pensato di costituire un paio di società a responsabilità limitata il cui statuto prevede specificatamente attività di logistica, smistamento, carico scarico, ma assolutamente nessun riferimento all’attività di trasporto e specificatamente a ciò che richiede l’iscrizione all’albo dei trasportatori.

L’oggetto dell’attività, ad oggi non iniziata, è classificabile fra le attività di cui al codice 63114 nella famiglia delle attività di supporto ed ausiliarie ai trasporti.
Infatti tale attività (famiglia 63 appunto) rientrando nel regime di sostengo della 488 in base al decreto ministeriale 8 maggio 2000, automaticamente può avvalersi del credito d’imposta.

Le società, preciso, non sono state costituite per il credito d’imposta bensì per operare il conferimento della ditta individuale in Srl (per le evidenti ragioni di protezione patrimoniale). Circostanza che risulta fortemente ostacolata dal fatto che il conferimento di ditta individuale in costituenda società di capitale (unica circostanza poi modificata di neutralità fiscale) non era consentita dall’albo trasportatori ai fini dei requisiti professionali del preposto.
Esempio di una agevolazione fiscale resa incompatibile con altra disposizione.

Orbene le società de quo, rinnovano per la seconda volta istanza ITS e finalmente nel 2006 hanno visto attribuito il credito d’imposta richiesto.

Il beneficio di tale agevolazione per il 2006 (ultimo anno che comporta realizzazione obbligatoria nel 2006 stesso) si intende sfruttarlo attraverso ciò che di fatto rappresenta nella realtà uno smembramento della ditta individuale.

Ossia la società nell’attivare la sua operatività mediante struttura produttiva da creare ex novo coi benefici del credito d’imposta, sarebbe appaltatrice di servizi da parte della ditta individuale (che soggettivamente non ha mai potuto usufruire del beneficio).
Ciò attraverso una pianificazione industriale ove quasi senza soluzioni di continuità, assumerebbe dipendenti che si licenziano dalla ditta individuale, lavorerebbe per conto della ditta individuale.

La società srl in questione vede come amministratore unico il titolare della ditta individuale, nonché proprietario di quote a maggioranza relativa (95%).

Evidentemente, senza considerare una serie di difficoltà operative poste dai contratti ad oggi esistenti fra ditta ed SDA, il dubbio principale sulla operazione complessiva risulta la potenziale contestazione di una attività elusiva.

La questione dunque verte sul dubbio che:
In caso di verifica ed in relazione a quanto sopra detto, è contestabile il fatto che il titolare della ditta ha messo in moto un meccanismo tendente a sfruttare benefici del credito d’imposta senza incrementare né i volumi di vendita né il numero dei dipendenti, rispetto alla attuale situazione caratterizzante la ditta individuale.

In sostanza possono eccepire cioè che di fatto rappresenta la verita?

Ed eventualmente come vincere presunzioni di questo tipo?

Prov. Cosenza

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che:

- l’art. 37-bis D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 può trovare applicazione, innanzitutto, soltanto con riferimento al settore delle imposte sui redditi e sempre che sia stata effettuata una o più delle operazioni predeterminate, data la loro collocazione nell’ambito del D.P.R. n. 600/73, contenente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (in tal senso, Circolari ministeriali n. 98/E/2000/107570 del 17/05/2000 e n. 320/E/6-1375 del 19/12/1997);

- per quanto riguarda il requisito dell’assenza delle 'valide ragioni economiche' previsto dalla norma, occorre precisare che, come chiarisce la Relazione ministeriale, esso non si riferisce alla validità giuridica dei negozi posti in essere ma soltanto alla loro apprezzabilità economico-gestionale (Risoluzione ministeriale n. 117/E/1999 del 15/07/1999).

In sostanza, nel caso da Lei prospettato, secondo me, non è ravvisabile alcuna attività antielusiva perché il conferimento della ditta individuale è stato operato per ragioni di protezione patrimoniale e non certo per beneficiare soltanto del credito d’imposta.

Oltretutto, in estrema analisi, il credito d’imposta può essere utilizzato per compensare somme diverse dalle imposte sui redditi e già questo elemento, come sopra precisato, porta alla non applicabilità dell’art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 cit., che, ripeto, è applicabile solo al settore delle imposte sui redditi.

Distinti saluti.