PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/03/2006

Cartella esattoriale e avviso di liquidazione

Quesito

Egr. Avvocato, prima di sottoporLe il mio quesito, volevo complimentarmi con Lei per il suo sito, dove spesso navigo e leggo i suoi pareri.

Mi piacerebbe partecipare a un suo convegno, ma vedo che per ora non c'è nessun programma su Milano e provincia.

Volevo un suo parere sulla questione che vado ad esporre.

Un socio di una Società di fatto, riceve in un'unica busta spedita per raccomandata dal Concessionario di Milano, 4 fotocopie di cartelle esattoriali, e n.3 avvisi di mora.

Detti documenti sono intestati alla Società di fatto, ma il concessionario tirando una riga sull'indirizzo della società (che aveva sede in provincia di Milano) e ha aggiunto a penna 'Al socio illimitatamente responsabile Sig....... via.... Varese '.

I tributi in questione sono:
Ilor 1989, ritenute alla fonte 1992, per avvisi di mora ritenute alla fonte 1993;
Inail 1992/2000, per le cartelle esattoriali.

Premesso che:
1) il socio (non era lui il legale rappresentante della società) nulla sapeva fino al ricevimento di questa raccomandata;
2) tra i poci documenti che si sono trovati, risulta che per l'Ilor 1989 non era stato impugnato l'avviso di accertamento, che nel 2000 c'è stato un pignoramento con la vendita dei beni (naturalmente non hanno ricavato l'intero importo);
3) sull'avviso di mora relativo all'Ilor 1989 porta la dicitura 'ex cartella esattoriale n......... (che è lo stesso numero riportato sul verbale di pignoramento).

Poichè la sede della Società è in un comune diverso da quello del socio a cui è pervenuta la raccomandata, è corretto impugnare gli atti per nullità?

Inoltre le chiedo: ma questi tributi non sono tutti prescritti?

Se queste cartelle fossero arrivate nel 2002 rientravano tra la rottamazione e quindi si poteva eventualmente usufruire del condono?

Il ricorso contro chi va fatto, contro il concessionario che mi ha inviato questa raccomandata o contro l'ufficio.

La ringrazio anticipatamente e nell'attesa di un suo cortese riscontro, Le porgo i miei più cordiali saluti.
Prov. Milano

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso, innanzitutto, che, per la notifica degli atti, in materia tributaria, sono applicabili:
- l’art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 137 e ss. c.p.c., con le modifiche ed esclusioni previste dall’art. 60 D.P.R. n. 600/73 cit..

In particolare, l’art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/73 dispone che, salvo il caso di consegna in mani proprie, 'la notifica deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario', che, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, va individuato, a norma dell'art. 58 D.P.R. n. 600/73, 'nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività', ed in tali luoghi, pertanto, deve necessariamente essere eseguita la notificazione.

L’art. 145 c.p.c. (applicabile in virtù dell’espresso richiamo contenuto nel citato art. 60) stabilisce, inoltre, al secondo comma, che la notificazione alle società non aventi personalità giuridica (e tra queste sono da comprendersi le società di fatto) si esegue nella sede in cui le stesse svolgono attività in modo continuativo, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

In realtà, la previsione della notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente, contenuta nell’art. 145, comma 2, c.p.c., è stata introdotta in sede di riforma del rito civile e, in particolare, dall’art. 2, Legge 28/12/2005, n. 263, come modificato dall’art. 39-quater del D.L. 30/12/2005, n. 273, convertito in Legge 23/02/2006, n. 51, con decorrenza dall’01/03/2006.

Per ciò che riguarda, inoltre, l’individuazione della persona investita della rappresentanza della società di fatto, legittimata a ricevere la consegna della copia dell’atto notificando, soccorrono i principi di ordine civilistico che disciplinano il regime della società di fatto, con particolare riferimento ai rapporti con i terzi.

Com’è noto, le società di fatto si costituiscono senza un preventivo accordo espresso (atto scritto) e sorgono per il fatto che un gruppo di persone agisce ed opera in società, esercitando in comune un’attività economica al fine di dividerne gli utili.

La loro configurazione giuridica si ricollega a quella delle 'società irregolari', dalle quali si diversificano soltanto sul piano puramente formale per non essere, come sopra accennato, l’accordo societario basato su un atto scritto ma verbale.

Sono irregolari le società in nome collettivo per le quali non si è adempiuto all’obbligo della loro iscrizione nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.).
La mancata iscrizione dell’atto costitutivo nel suddetto registro, anche se non influisce sulla validità del contratto sociale, tuttavia produce conseguenze proprie del regime di pubblicità, che si riflettono soprattutto nei rapporti tra le società ed i terzi. Invero, ai sensi del secondo comma dell’art. 2297 c.c., si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, sia negoziale che processuale ed, ancora, i patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuni soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Mancando, quindi, per le società irregolari o di fatto, un sistema di pubblicità, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sovente affermato il principio secondo cui si presume per ciascun socio un reciproco mandato di amministrare o rappresentare la società, con la conseguenza che è validamente effettuata la notificazione dell’atto ad uno solo dei soci.

Premesso quanto sopra, il socio può impugnare le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo la sospensione della riscossione degli stessi, tenendo, però, presente, che:

- in base all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora possono essere impugnati solo per vizi propri; non si potrà, pertanto, contestare la pretesa impositiva dell’Ufficio, nel caso in cui siano stati precedentemente notificati, in modo corretto, gli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione; in tal caso la legittimazione passiva spetta unicamente al Concessionario che ha emesso la cartella o l’avviso di mora e, di conseguenza, il ricorso deve essere proposto esclusivamente nei confronti di quest’ultimo (in caso contrario, parte ricorrente potrebbe essere esposta anche a sanzioni, sia pure solo sotto il profilo di una condanna alle spese a favore del soggetto non legittimato);

- se, invece, le cartelle di pagamento o gli avvisi di mora sono i primi atti con i quali il contribuente è posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della pretesa tributaria, perché né l'avviso di accertamento né l'avviso di liquidazione (né la cartella di pagamento, nel caso degli avvisi di mora) gli sono mai stati notificati, o gli sono stati irritualmente notificati, egli può - e deve, a pena della loro inoppugnabilità - contestare, unitamente all'impugnazione della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, gli atti autonomamente impugnabili che sono stati adottati precedentemente e che ne costituiscono il presupposto, eccependo l’omessa o irrituale notifica di questi ultimi ed eventuali decadenze dell’Ufficio dal potere impositivo.
In tal caso, il ricorso deve essere proposto nei confronti dell’Ufficio, se l’atto è impugnato unicamente per motivi attinenti alla debenza del tributo, ovvero nei confronti di entrambi (Ufficio e Concessionario) se il ricorso è proposto sia per motivi attinenti alla debenza del tributo sia per vizi propri degli atti notificati.

L’impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora per vizi che non siano propri di tali atti ha, quindi, come presupposto processuale, l’omessa notifica degli atti precedenti che ne costituiscono il presupposto.
Pertanto, ove l’Amministrazione eccepisca l’inammissibilità del ricorso in quanto, ad esempio, è stato precedentemente notificato avviso di accertamento, spetta al contribuente dimostrare che ricorre il contestato presupposto della non avvenuta (o irrituale) notificazione dell’avviso stesso.

Infine, la società avrebbe potuto usufruire della c.d. 'rottamazione delle cartelle', in presenza delle condizioni previste dall’art. 12, Legge 27/12/2002, n. 289, che aveva introdotto la possibilità di provvedere alla definizione agevolata dei carichi tributari inclusi in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai competenti Concessionari per la riscossione entro il 30/06/1999 (termine successivamente prorogato al 31/12/2000 dalla L. 21/02/2003, n. 27), attraverso il pagamento di una somma complessiva pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo (senza il pagamento degli interessi di mora e rimborsando direttamente al Concessionario le spese eventualmente sostenute per le procedure esecutive).

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.