PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/03/2006

Rimborso Ilor - decreto ingiuntivo

Quesito

Egregio avvocato, una ditta mia cliente vanta un credito a titolo di rimborso ILOR, riconosciuto sia dalla commissione tributaria che dalla Agenzia delle entrate di Urbino.

L'agenzia delle entrate, alle mie sollecitazioni ha sempre risposto che avrebbe provveduto non appena fossero stati accreditati i fondi.

Dopo un anno dalla prima messa in mora ho presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Agenzia delle Entrate di Urbino.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, testualmente:
'Ritenuto, comunque, che trattasi di credito inesigibile, in quanto i rimborsi degli indebiti da parte dello Stato e l'effettivo loro pagamento sono sottoposti alla verificazione delle condizioni di disponibilità imposte dalla normativa in materia di finanza pubblica e di bilancio;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso'.

Vorrei sapere il suo parere in merito al provvedimento di rigetto e se ho individuato correttamente nella Agenzia delle Entrate l'unico soggetto contro il quale va richiesto il decreto ingiuntivo.

La ringrazio.
Prov. Pesaro-Urbino

Parere

Egr. Dottore, in ordine al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

L’intervento del Giudice ordinario, per ottenere il rimborso delle imposte non dovute, è ammesso solo quando l’Amministrazione Finanziaria ha già riconosciuto il relativo diritto ma non ha ancora provveduto ad effettuare materialmente il rimborso (per esempio, per mancanza di fondi).

L’importante principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 10725 del 22/07/2002, che ha precisato che il contribuente può convenire l’Ufficio fiscale dinanzi al Giudice ordinario quando la stessa Amministrazione Finanziaria ha formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato.

In altri termini, è ammessa, quindi, l’azione innanzi al Giudice civile quando il Fisco ha riconosciuto il diritto al rimborso del Contribuente.

Il tutto viene, altresì, confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18129 del 13 settembre 2005.

Questa eccezione conferma la regola che la tutela giudiziale per ottenere il rimborso delle imposte non dovute non può essere azionata innanzi al Giudice ordinario, neppure nei casi in cui il Fisco si sia rifiutato di ottemperare alla sentenza del Giudice tributario (SS.UU. Corte di Cassazione, ord. n. 14332 dell’08/07/2005).

Infatti, in tali ipotesi, stante l’evidente insussistenza di questioni circa la debenza delle somme o la procedura di rimborso, non ricorre il presupposto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte stessa (fra le altre, sentenza delle Sezioni Unite civili n. 207 del 14/05/2001), impedisce l’esperimento della ordinaria tutela civilistica in materia di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), e cioè la riserva alla giurisdizione tributaria (artt. 2 e 19 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992).

In tal caso, quindi, il contribuente può chiedere al Giudice ordinario competente il decreto ingiuntivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

In sostanza, il Giudice competente pronunzia ingiunzione di pagamento se del diritto fatto valere si dà prova scritta (art. 633, primo comma, n. 1 cit.) oppure se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

La prova scritta, richiesta dal citato art. 633 c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo, può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti formalmente il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenze n. 6879 del 23/07/1994 e n. 9685 del 24/07/2000).

Il Contribuente, sul quale grava l’onere di provare che non sussistono dubbi sulla spettanza del diritto al rimborso, deve, dunque, necessariamente, fondare la sua domanda su un atto dell’ufficio fiscale che riconosca formalmente l’esistenza del credito nei confronti del Contribuente stesso.

L’ottenimento di tale prova è tutt’altro che agevole.

In ogni caso, occorre premettere che l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di produrre in giudizio ogni documento, anche favorevole al Contribuente, che sia in suo possesso.

Infatti, la Corte di Cassazione, con l’interessante sentenza n. 4239 del 02/03/2004, ha stabilito che, nel caso di proposizione di azione di rimborso, il giudice di merito può ritenere raggiunta la prova del quantum da rimborsare se ciò che afferma il Contribuente non è contestato dall’Amministrazione Finanziaria attraverso la produzione della documentazione a sua disposizione.

Ciò in conseguenza del principio, derivante dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente), in base al quale al Contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

Oltretutto, lo stesso Statuto dei diritti del Contribuente, anche in applicazione pratica del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione), ha stabilito che:

1) i rapporti tra Contribuente ed Amministrazione Finanziaria devono sempre essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede (art. 10, comma 1, Legge n. 212 cit.);

2) l’Amministrazione Finanziaria è tenuta sempre a rimborsare il costo delle fideiussioni che il Contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi; in ogni caso, il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore a quella accertata (art. 8, comma 4, Legge n. 212 cit.);

3) il Garante del Contribuente deve richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta (art. 13, comma 10, Legge n. 212 cit.), anche se giuridicamente non ha i mezzi legali per costringere il Fisco ad un celere rimborso.

Uno strumento, tutt’altro che esaustivo, cui il Contribuente può far ricorso, è quello della presentazione di un’istanza all’Amministrazione Finanziaria competente, ai sensi della Legge n. 241 del 07 agosto 1990, anche se tale utilità dipende dal contenuto della risposta, soprattutto se generica.

Da tutto quanto sopra esposto, in riferimento alla fattispecie concreta, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, secondo me, non è da condividere il comportamento del Giudice, in quanto, nella fattispecie concreta, occorre fare riferimento all’art. 14 del D.L. n. 669 del 31/12/1996, convertito nella L. n. 30 del 28/12/1997, rubricato 'Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni'.

La norma citata prevede che l’Amministrazione dello Stato possa disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso, in presenza di due presupposti:
- la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva;
- l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa.

Alla luce di tale norma, il Giudice, in assenza di disponibilità finanziarie, tenuto conto anche del fatto che si tratta di un credito certo ed esigibile, avrebbe dovuto accogliere il ricorso e, poi, l’Amministrazione Finanziaria avrebbe provveduto ad utilizzare lo speciale strumento di pagamento del 'conto sospeso'.

In ordine al secondo quesito, Le confermo che, nel caso de quo, l’unico soggetto passivo legittimato è l’Amministrazione Finanziaria, mediante l’Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti