PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/04/2006

Liquidazione ICI su immobili inesistenti e sgravio compensato con rendita catastale maggiorata

Quesito

Egr. avv. Villani, vorrei un suo parere sul caso che vado ad esporre.

1) In data 21-12-2000 ricevo 4 avvisi di Liquidazione ICI per gli anni 1995-96-97-98.
Nel Gennaio 2001 mi reco all’Ufficio ICI per far rilevare che avevo ristrutturato due appartamenti fondendoli in un solo appartamento, e che gli avvisi liquidano l’Ici sia sui due appartamenti soppressi sia sull’appartamento risultante dalla fusione dei due non più esistenti.
L’Ufficio informalmente mi assicura che avrebbe provveduto allo sgravio, avvisandomi che ci sarebbero voluti molti mesi perché la pratica sarebbe dovuta andare ad un centro di raccolta presso Napoli.
Passano due anni.

2) Nel frattempo l’Ufficio Ici comunica al concessionario i ruoli esattamente come da avvisi di liquidazione, senza tener conto dello sgravio richiesto.
Ruoli ordinari resi esecutivi in data 09-12-2002, e cartella comunicata dal concessionario al sottoscritto in data 23-04- 2003.
Ritorno all’Ufficio Ici e mi assicurano che metteranno le cose in regola; predispongono una richiesta di sgravio (maggio 2003), che firmo ma di cui non ricevo copia.
Non ritengo necessario presentare ricorso contro la cartella esattoriale (con la motivazione di notifica fuori tempo - sono passati oltre 4 mesi dalla comunicazione dei ruoli), in virtù dell’aspettativa di annullamento degli avvisi di liquidazione.

3) In data 15.12.2003 l'Ufficio ICI emette una striminzita comunicazione di sgravio parziale sulla cartella esattoriale, senza precisare le partite sgravate, l’anno sgravato, ecc., senza motivazione; e la consegna di questo atto avviene, non con raccomandata postale, ma con un agenzia che si occupa di consegnare questo tipo di atti, e che non lascia alcuna documentazione al destinatario.

4) In data 28.02.2006, vado all’Ufficio Ici per lamentare, sia lo sgravio parziale e non totale,sia la violazione dell’art. 7 comma 1 della legge 212/2000.
Il funzionario chiarisce che non c’è alcun errore: l’importo dichiarato nello sgravio è il frutto di una compensazione con un maggiore imponibile originato dal fatto che l’Ufficio del Territorio aveva proceduto ad una variazione di rendita, attribuendo una categoria superiore all’appartamento risultante dalla fusione, classamento avvenuto il 26-03-1999.
Mi contesta che la richiesta di sgravio firmata da me è avvenuta solo nel maggio 2003 e non a gennaio 2001 per la quale non c'è riscontro.
Gli contesto che allora, in tal caso, c’è una violazione dell’art. 6 comma 5 della Legge 212/2000 in quanto la richiesta di annullamento degli avvisi è avvenuta solo dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale.
Mi risponde che è tutto in regola.
Dietro mia richiesta, mi consegna, brevi manu, un foglio contenente gli importi sgravati per anno, dove non si rileva la compensazione suddetta; solo importi per anno senza alcuna motivazione.

5) Qualche giorno dopo vado a parlare con il funzionario responsabile dell’Ufficio Ici, al quale contesto la procedura utilizzata, in quanto dovevano emettere due atti: un atto di sgravio sugli avvisi di accertamento e sulla relativa cartella; e separatamente un avviso di liquidazione per variazione di maggiore rendita catastale; e se hanno agito in quel modo è per il fatto che erano fuori tempo per emettere tale avviso di liquidazione.
Mi contesta che l’atto di sgravio fatto in quel modo era regolare.
Alla mia precisazione che avrei mandato, in autotutela, una richiesta di annullamento degli avvisi di liquidazione, mi risponde che la risposta sarà negativa.
Rispondo che farò ricorso utilizzando il foglio consegnatomi dal funzionario (vedi punto 4 paragrafo 3) in data 28 febbraio.
Rimprovera il funzionario di avermi dato questo foglio.

6) Nel frattempo, 23 marzo, mi è arrivata dal concessionario l’ingiunzione di pagamento per euro 900.
Tanto premesso, in questi giorni:
- ho trasmesso all’Ufficio Ici la richiesta di annullamento in autotutela per Doppia Imposizione;
- richiesta di accesso agli atti per ottenere copia della documentazione da me firmata, copia della documentazione con cui l’ufficio Ici è arrivato a calcolare lo sgravio, copia dell’atto di ricezione della comunicazione dell’atto di sgravio, apparentemente senza data certa (vedasi punto 3).

Cosa altro fare?

Sicuramente c’è stata negligenza da parte mia, ma vedo malafede nel comportamento dell’Ufficio.

Considerando sono scaduti i termini per presentare ricorso, ma ho ricevuto (brevi manu) un foglio dettagliato per anno dello sgravio il 28 febbraio (vedasi punto 4) e non ho alcuna ricevuta della consegna materiale dello comunicazione di sgravio; posso presentare ricorso considerando buona la data anzidetta del 28 febbraio o/e dichiarare (non so quanto falsamente) che ho ricevuto la comunicazione di sgravio il 24 febbraio?

O mi conviene rivolgermi direttamente al giudice di pace chiedendo dichiarare nullo l’atto di accertamento in quanto sottopone a Ici immobili non esistenti?

O tutti e due? Che posso fare?

Ringrazio anticipatamente.
Distinti saluti.
Prov. Sassari

Parere

Egregio Dott., in merito al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

Premesso che sarebbe stato necessario impugnare, tempestivamente, gli avvisi di liquidazione o, quantomeno, la successiva cartella di pagamento – così da far valere, nell’appropriata sede giudiziaria, l’infondatezza della pretesa tributaria avanzata dall’Amministrazione comunale – nella situazione attuale, a mio avviso, l’unica strada percorribile rimane l’impugnazione del diniego espresso o tacito dell’istanza di autotutela da Lei opportunamente presentata.

Al riguardo, giova sottolineare che la Giurisprudenza di merito, in più occasioni, ha affermato che 'il diniego di autotutela […] è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria ex art. 19, 1 c., D.L.gs., n. 546 del31/12/1992, in quanto l’indicazione tassativa in esso contenuta deve essere integrata tenendo conto delle nuove norme in tema di autotutela' (Commissione Tributaria provinciale di Salerno, sez. 1, sentenza del 22/02/2005, n. 275; Commissione Tributaria provinciale di Lecce, sez. 3, del 23/04/2002, n. 455).

Sull’argomento si sono, inoltre, pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16776 del 10/08/2005, hanno riconosciuto la competenza esclusiva del Giudice tributario in materia di '... impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione a procedere ad autotutela'.

Per completezza, giova menzionare la diversa opinione espressa sull’argomento dal Consiglio di Stato che, con sentenza del 09/11/2005, n. 6269, ha negato la possibilità di autonoma impugnazione del diniego di autotutela.

Ai fini di una corretta impugnazione del diniego in questione, è opportuno precisare che:
1) il diniego espresso da parte dell’Amministrazione dovrà essere impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale competente, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso;
2) in mancanza di diniego espresso, invece, trascorsi infruttuosamente 90 giorni dalla richiesta de qua, dovrà proporsi ricorso, davanti al Giudice tributario, avverso il silenzio rifiuto (in tale ipotesi, il termine per l’impugnazione è quello ordinario di dieci anni).

Con la predetta impugnazione, si potrà, quindi, far valere, sulla base delle argomentazioni da Lei indicate, l’infondatezza della pretesa avanzata dall’Amministrazione comunale e la conseguente nullità degli avvisi di liquidazione a Lei notificati in data 21/12/2000.

Distinti saluti,