PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/11/2006

Credito d'imposta - Art.8, percentuali di utilizzo

Quesito

Fatto

Il contribuente ha effettivamente utilizzato un credito, inferiore, al minimo previsto dall’istanza (modello RTS) di attribuzione del credito d’imposta.
Qual'è la conseguenza?
L’art. 62 l. g della legge 289/2002, prevede effettivamente che in caso di utilizzo in modo difforme dalle percentuali, previste dall’istanza, si decade dal diritto al contributo.

Considerazioni personali

A me pare evidente la disparità di trattamento con il 'vecchio credito d’imposta', in quanto i crediti per gli investimenti realizzati ante 8-07-2002, possono essere compensati secondo percentuali previste ora da delibera del CIPE o da ultimo dalla circolare n. 51 del 29/12/2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
La delibera del CIPE o la circolare, non hanno mai previsto una decadenza dell’intero credito per una compensazione inferiore al minimo previsto (tra l’altro il contribuente non poteva rispettare il minimo in quanto non aveva più niente da compensare).

Potrebbe essere contestata
1) la irragionevolezza, consistente nella sproporzione tra la violazione e la sanzione;
2) affidamento del contribuente e buona andamento dell'amministrazione.

L’art. 8 della legge 388/2000 è ad oggi ancora in vigore, al comma 1 bis prevede la possibilità di fruire del credito d’imposta inoltrando, in via telematica all’Agenzia delle Entrate un’istanza………….. ponendo come unica condizione l’avvio degli investimenti entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

La ricognizione crediti potrebbe essere assimilato ad una sorta di 36 bis, il successivo atto, se non sbaglio, dovrebbe essere recuperato in base al co. 421 della legge n. 311 del 30/12/2004 e non in base alla circolare 35/2003.

Allo stato attuale non ho travato nessuna giurisprudenza in merito, quindi Le chiedo cortesemente di indicarmi se è ha conoscenza di eventuali pronunce giurisprudenziali o di soluzioni dottrinali in tal senso, per un eventuale ricorso.

Prov. Caltanissetta

Parere

Egr. Dott., in merito al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

L'art. 62, comma 1, lett. f) e g), della legge n. 289 del 27/12/2002 prevede tassativamente che:

- le istanze rinnovate o quelle presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 devono esporre gli investimenti stessi e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi;

- in ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al venti e al trenta per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al sessanta e al settanta per cento, nell'anno successivo;

- qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte come sopra non risultino effettuate nei limiti previsti per ciascun anno, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

Oltretutto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 32/E del 03/06/2003, a pag. 34, conferma che il mancato rispetto dei limiti minimi di investimento determina la decadenza dall'agevolazione, per effetto della quale il contribuente non potrà presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi a quello in cui la decadenza stessa si è verificata.

Il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato.

La decadenza comporta l'obbligo di restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata.

L’art. 62, comma primo, lett. f) e g), della Legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce i limiti minimi e massimi di utilizzo del credito d’imposta nonché la decadenza, per ciascun anno, in caso di mancato utilizzo senza il rispetto dei suddetti limiti; secondo me, quindi, il riferimento tassativo a 'ciascun anno' sta a significare che l’eventuale decadenza è riferita solo a quell’anno e non compromette assolutamente la perdita del credito d’imposta per gli anni successivi.

Condivido le valide considerazione da Lei formulate in merito e, personalmente, non sono d’accordo con quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/E del 03/06/2003 (punto 8-esempio n.1-pag.35), nel senso che il mancato utilizzo del credito nella misura minima per fatti non dipendenti dalla volontà del contribuente non può essere neppure riportato negli anni successivi, in quanto tale rigida interpretazione non è assolutamente giustificata dalle tassative condizioni previste dalla succitata Legge.

Non mi risulta vi sia giurisprudenza sull’argomento ma ritengo opportuno qualora si decida di presentare ricorso in Commissione tributaria sottolineare la lesione dei principi di affidamento e buon andamento dell’amministrazione contenuti dall’articolo 10 della legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in attuazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Distinti Saluti.