PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

27/12/2006

Avvio investimento - credito d'imposta investimenti

Quesito

Ill.mo Avv.to, sono un associato ALPE e gradirei avere un Suo parere su una questione interpretativa legata al credito d’imposta investimenti.

Il 01/02/05 abbiamo presentato un ITS per la realizzazione di nuovi investimenti riguardanti una struttura produttiva nuova.

La domanda non è stata accolta ed il 02/01/06 è stato presentato l’RTS di rinnovo, ricevendo comunicazione di attribuzione.

L’investimento complessivo indicato riguardava la voce di spesa 'Impianti specifici', relativi ad una nuova struttura produttiva, intendendo per impianti specifici l’intero impianto produttivo, se pur realizzato in economia con l’assemblaggio di diversi beni,opere e servizi.

La questione interpretativa riguarda la condizione prevista al comma 1 bis dell’art. 10 D.l. 138/02 '……nonché l’impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza…….'.

Ci troviamo, infatti, nella situazione di aver imputato al conto 'impianto specifico …….' nr. 2 fatture datate antecedentemente al 01/02/05 (data di presentazione ITS), se pur non considerate nel computo dell’investimento lordo.

Il dubbio è quello che, in caso di verifica da parte degli organi di controllo, questi potrebbero sollevare la questione che l’investimento è stato avviato prima della presentazione della domanda facendo decadere tutta l’agevolazione, anche quella maturata sui beni e servizi acquisiti successivamente.

Secondo una nostra interpretazione l’aver sostenuto alcune spese, tra l’altro di importo ininfluente rispetto all’intero investimento, non dovrebbe comportare la revoca delle agevolazione, per i seguenti motivi.

Il fatto che il D.L. succitato, la circ. 59/E, i modelli ITS e RTS impongono che l’investimento inizi successivamente alla domanda, deriva dalla necessità di rispettare il 'principio della preventività' dell’istanza rispetto alla realizzazione degli investimenti agevolati.

Tale principio è previsto dall’Orientamento UE, pubblicato su GUCE C 74 del 10/03/98 par. 4., che detta 'I regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti'.

Secondo l’interpretazione letterale di tale concetto sembrerebbe si faccia riferimento all’iniziativa nel suo complesso, quindi, l’intera pratica potrebbe essere compromessa.

Però, lo stesso Orientamento regolamentava l’ex art. 8, cosiddetto automatico, che dava la possibilità di agevolare anche le opere già avviate, limitatamente alle spese sostenute successivamente alla autorizzazione da parte della Commissione.

Infatti, nella circ. 41/e del 18/04/01 punto 6.4. momento rilevante, viene specificato che '… il credito d’imposta compete anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell’agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili', quindi non facendo riferimento all’iniziativa nel suo complesso (nuovo impianto, ampliamento, amm.to, ecc) ma ai singoli investimenti che la compongono.

Il dubbio, quindi, è sulla definizione di 'investimenti' citata nei riferimenti normativi che regolamentano l’agevolazione.

La normativa definendo i 'beneficiari delle agevolazioni' fa riferimento 'alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree……..', intendendo per nuovi investimenti 'quelli realizzati per l’acquisto di beni strumentali nuovi materiali ed immateriali' (punto 6 circ. 41/E). Anche nella definizione di Costo complessivo ' ……rappresenta la somma dei costi sostenuti per l’acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati'.

Quindi, secondo noi, la definizione di investimenti è da ricondursi ai singoli beni acquisiti, a diverso titolo, e non l’intera iniziativa.

Gradiremmo aver una Sua interpretazione su quanto sopra e sapere, quindi, se l’aver acquistato dei singoli beni prima dell’invio dell’ITS è causa di revoca dell’intera agevolazione maturata sugli investimenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda, visto tra l’altro che tra le cause di revoca delle agevolazioni tale situazione non viene citata?

Anticipatamente ringraziamo, cordiali saluti.
Prov. Catanzaro

Parere

Egr. dott.re, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che sul concetto di 'avvio' dell'investimento l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con le seguenti risoluzioni:

-la n. 23/E del 05/02/2003, con la quale ha chiarito che per avvio dell'investimento si intende l'inizio dell'effettiva realizzazione degli eventi indicati dall'art. 75 TUIR, qualora questi ultimi si producano istantaneamente, senza formazione progressiva nel tempo(come avviene nel caso di investimenti consistenti nell'acquisizione di beni);

-la n. 102/E del 09/05/2003, con la quale si è chiarito che il momento di avvio dell'investimento decisivo ai fini dell'identificazione del regime agevolativo di riferimento, deve essere individuato nel momento, risultante da uno o più elementi certi tra loro coordinati, in cui il soggetto interessato assume l'impegno alla realizzazione dell'investimento, attraverso atti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco, alla sua effettiva realizzazione;

-la numero 142/E del 27/06/2003, con la quale si è chiarito che per avvio dell'investimento deve intendersi il momento in cui il soggetto interessato progetta l'investimento e, conseguentemente, pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo inequivoco alla realizzazione dell'investimento stesso; assume, a tal fine rilevanza il primo atto comprovante, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento, circostanza che può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati che forniscano prova certa al riguardo.

Alla luce sia della normativa richiamata sia dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, concordo pienamente con la Sua interpretazione, nel senso che l'aver sostenuto alcune spese, tra l'altro di importo ininfluente, come da Lei scritto rispetto all'intero investimento (non avendo la possibilità di controllare la documentazione relativa all'intero progetto, nonché le due fatture datate antecedentemente al 01/02/2005), non può certo comportare la revoca del credito d'imposta, anche perché, questa specifica causa di revoca non è tassativamente prevista dalla legge.

Distinti saluti.