PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/07/2004

Credito imposta nuovi beni strumentali

Quesito

Spero sia questa la sede corretta per chiedere un suo parere in merito ad una problematica connessa al calcolo del credito d'imposta sui nuovi beni strumentali e, se non lo fosse, la prego di farmi sapere come posso, altrimenti, contattarla.

Nell'ambito di un piano d'investimento, piuttosto complesso, da realizzarsi nel periodo 2003-2005, e per la quale una società ha ricevuto l'autorizzazione a 3-2003, è stato previsto, ed è stato realizzato, l'acquisto di alcune autovetture adibite al trasporto persone, che sono state date in uso promiscuo ai dipendenti ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 51 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi.

Tali autovetture, rientrano, quindi, tra quelle per le quali è prevista la deducibilità per intero ai sensi del punto 2 lett. a comma 1 art. 164 del T.U.I.R. (ex art. 121-bis).

Quindi se, il credito d'imposta su tali beni, compete, l'ammontare dell'investimento agevolabile dovrebbe comprendere l'intero costo di tali autovetture (I.V.A. indeducibile compresa), non essendo soggetto alle limitazioni (max. 50% di Euro 18.075,99) previste dai successivi commi dello stesso articolo.

E' così?
Oppure, poichè, sono destinate, anche, ad un uso non aziendale/strumentale, ma personale, da parte di dipendenti, non rientrano tra i beni agevolabili?

Nel ringraziarla per l'attenzione prestata, confermandole la mia stima sulla sua competenza in materia, che ho avuto modo di apprezzare in alcuni suoi convegni, le porgo distinti saluti.

Parere

L'acquisto di autovetture adibite al trasporto di persone, che sono state date in uso promiscuo a dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR (ex art. 48 vecchio TUIR), rientra nell'ipotesi di investimento per il quale è consentito l'utilizzo del credito d'imposta ex art. 8 legge n. 388/2000.

Infatti, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 del 09/05/2002 (punto 5.4 n. 2) ha chiarito che ai fini del calcolo dell'investimento netto è applicabile la disciplina dell'art. 121-bis del vecchio TUIR (oggi art. 164 nuovo TUIR) e, pertanto, non è prevista alcuna limitazione; oltretutto, con la stessa circolare, è stato precisato che il costo del bene agevolato deve assumersi al lordo dell'iva indetraibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19-bis del D.P.R. n. 633/72 (quanto sopra l'ho scritto nella mia 'Monografia sui crediti d'imposta', che può interamente scaricare dal mio sito).

In definitiva, concordo pienamente con la Sua interpretazione.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.