PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/07/2004

Trattamento Fiscale in caso di distacco per superamento del 183 giorni - Momento impositivo e metodo

Quesito

Si è provveduto ad attuare una procedura di distacco tra un'azienda Rumena con sede a Bucarest ed una Italiana (controllata dalla Società Rumena).

Relativamente all'assoggettabilità dei lavoratori rumeni alle ritenute IRPEF, vorremmo sapere come operare, in quanto il personale distaccato domiciliato in Italia ha già superato i 183 giorni di permanenza, inoltre se devono essere tassati in Italia, è necessario richiedere Stato di famiglia in Romania debitamente tradotto ed apostillato per la concessione delle detrazioni per i figli Circolare Agenzia delle Entrate N.22.

In sintesi riepiloghiamo come viene retribuito il personale distaccato dalla Società Rumena:

a. Retribuzione in Romania in Lei (2.800.000 corrispondenti a circa 100,00 euro mese- su questo importo vengono pagati i contributi previdenziali ed assistenziali in Romania)

b. Pagamento mensile dell'Indennità di Distacco in Euro (mediamente 900 euro)- Anticipati dal Procuratore nominato in Italia dalla Società Rumena

c. Pagamento settimanale del lunch (sempre anticipato dal procuratore)

d. Elaborazione dei cedolini in Italia sulle Retribuzioni CCNL (o Importi maggiori, se la somma del cedolino in Romania più l'Indennità di Distacco, supera l'importo contrattualmente previsto), più imponibili relativi ai valori convenzionali per Vitto ed alloggio, sull'imponibile così costituito vengono versati i contributi INPS ed INAIL.

Esite una convenzione tra Italia e Romania sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito .....

Art. 16 Lavoro subordinato

1 - Salve le disposizioni degli articoli 17,19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.

Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato

2 - Nonostante le disposizioni del paragrao 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datoro di lavoro ha nell'altro stato.

Cosa determina l'imponibile fiscale?
Gli importi effettivamente percepiti

Da quando decorre l'imposizione Fiscale?
Al superamento dei 183 giorni o nel mese di Dicembre

ps. Lei segue anche la parte previdenziale?

Parere

L'art. 51 nuovo Tuir (ex art. 48) per la determinazione del reddito di lavoro dipendente fa esclusivo riferimento al principio di cassa, in quanto il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta; e ciò, peraltro, era stato in precedenza chiarito anche dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 326 del 23/12/1997.

Alla luce di ciò, pertanto, l'imponibile fiscale è determinato dagli importi effettivamente percepiti e la relativa tassazione deve essere effettuata, secondo me, al superamento dei 183 giorni e non nel mese di dicembre, in assenza di specifiche eccezioni contenute nella convenzione tra Italia e Romania, cui sempre si deve fare riferimento nel caso da Lei prospettato.

Infine, Le faccio presente che non segue la parte previdenziale, in quanto il mio studio è specializzato soltanto in diritto tributario.