PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

06/09/2004

Credito d'imposta - beni strumentali

Quesito

Vorrei porVi due quesiti importanti:

- una società del Sud operante nel campo dell'aerofotogrammetria e cartografia digitale, ha comprato nel 2001 un fuoristrada che ha immatricolato come autocarro e ha scaricato IVA, costi al 100% ecc. Inoltre ha usufruito su questo acquisto anche del credito d'imposta ai sensi dell'art.8 L. 388/2000.

Tutto questo sicuri dell'uso strumentale del bene in quanto automezzo essenziale per consentire gli spostamenti sul terreno durante i rilievi aerofotogrammetrici.

Basta questo per giustificare l'uso strumentale?

- nel 2004, il 02/02/, la stessa società ha inoltrato istanza al Centro Operativo di Pescara per un poter utilizzare il credito d'imposta sugli investimenti da fare nel 2004.

L'investimento è già stato fatto e pertanto vorrei sapere se è corretto usare il credito con il codice 6774 per l'anno 2004 fino alla concorrenza del 30% dell'ammontare chiesto anche se l'istanza non ha ottenuto accoglimento per mancanza di fondi.

Vi ringrazio anticipatamente anche perchè i Vostri pareri sono stati per me sinora preziosi.

Parere

In merito ai due quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

A) In merito al primo quesito, Le confermo che il bene in questione è da qualificare a tutti gli effetti bene strumentale, come tale rientrante nell'agevolazione.

Infatti, sono agevolabili, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 388/2000, i nuovi invenstimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di cui agli artt. 67 e 68 TUIR (oggi, artt. 102 e 103 nuovo TUIR), compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 03/01/2001.

Inoltre, costituiscono oggetto dell'agevolazione i beni materiali mobili ed immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività d'impresa, come ulteriormente specificato dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 18/04/2001 (punto 6.2.1).

B) L'art. 62, comma 1, lett. e), f), g), della legge n. 289 del 27/12/2002, stabilisce che:

- le istanze, presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003, devono esporre gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi.

In ogni caso, nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;

- qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell'istanza non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, da quanto in precedenza esposto, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

Quanto sopra, inoltre, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/E del 03 giugno 2003.

Ad ogni modo, nel caso da Lei prospettato, pur avendo rispettato i limiti di legge, l'utlilizzo del credito d'imposta non è consentito se c'è stato un esplicito rigetto da parte del Centro operativo di Pescara per mancanza di fondi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 1, 1-bis e 1-ter, della legge n. 178 del 08/08/2002 (in G.U. n. 187 del 10/08/2002).