PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/09/2004

Credito d'imposta - suoli edificatori

Quesito

Vorrei esporle un quesito sul quale ho ricevuto svariate risposte tutte diverse tra loro.

La mia azienda dopo aver presentato richiesta di credito d'imposta, regolarmente accettata, nell'agosto 2002 ha aquistato dal Consorzio per lo sviluppo industriale, un suolo edificabile.

Dopo regolare concessione edilizia acquisita nello stesso periodo, ha iniziato i lavori per la costruzione di un opificio artigianale nel marzo 2003.

Circa una settimana fa, il mio commercialista, mi dice che dovrei restituire il credito di imposta utilizzato, dato che solo il suolo non rappresenta un investimento.

Inoltre dato che i lavori di costruzione sono iniziati nel 2003 anzichè 2002, avrei dovuto presentare entro febbraio 2004 il modulo CTS, e che qualora mi venga notificato il verbale dall'agenzia delle entrate non potrei più usufruire del credito di imposta.

Potrebbe darmi un consiglio su cosa fare?

Inviare all'agenzia delle entrate una copia del contratto di appalto stipulato con la ditta che ha eseguito lo scavo in data 12/2002, potrebbe essere una soluzione?

La ringrazio anticipatamente.

Parere

In merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) Innanzitutto, per quanto riguarda i suoli edificatori, l'Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 38 del 09/05/2002 e n. 90/E del 17/10/2001, ha chiarito che gli stessi, in quanto privi del requisito della strumentalità, sono, in via generale, esclusi dall'agevolazione.

Tuttavia, i terreni possono rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino per accessione un fabbricato strumentale effettivamente destinato ad una struttara produttiva dell'impresa, ubicata in una delle aree svantaggiate.

Ne consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione fiscale sorge soltanto con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato.

E' da questo momento che il costo di acquisizione dell'area edificabile potrà computarsi nell'ammontare degli investimenti rilevanti ai fini del credito d'imposta.

Prima della completa realizzazione del fabbricato strumentale, il costo dell'area potrà fruire del beneficio soltanto in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota - parte dei lavori effettuati (S.A.L.) al termine di ciascun periodo d'imposta agevolato e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.

In ogni caso, per ulteriori e più specifici chiarimenti sul tema, La rinvio alla mia monografia sui crediti d'imposta (pagg. 309), che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).

2) I soggetti che, a decorrere dall'08 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'istanza presentata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388/2000 dovevano effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate stessa entro il 28 febbraio 2003, con il modello CTS (art. 62, comma 1, lett.b), della legge n. 289 del 27/12/2002).

Il suddetto termine, secondo me, non è a pena di decadenza in quanto la norma non lo definisce tale a differenza di quanto, invece, previsto per l'invio del modello CVS, dove alla lett. a) del citato articolo 62 si dice testualmente che il termine del 28 febbraio 2003 è a pena di decadenza.

Di conseguenza, in assenza di una precisa qualificazione legislativa, il succitato termine, nell'ipotesi dell'invio del modello CTS, non è da qualificare a titolo di decadenza e, pertanto, nel caso da Lei prospettato, non ravviso alcuna perdita all'utilizzo del credito stesso.

In ogni caso, qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse procedere alla notifica dell'avviso di recupero, Le consiglio di presentare tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria, sollevando le eccezioni di cui sopra oltre che citando la giurisprudenza favorevole sul tema, che ho esposto sul mio sito (Sezione sentenze), e che può visionare e scaricare.