PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

25/09/2004

L'istituto del fallimento è da considerare un caso particolare?

Quesito

Sono un curatore fallimentare con un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per il rimborso dell'IVA a credito.

L'ufficio prima ha negato il rimborso per mancata presentazione della documentazione contabile (la documentazione è sparita con l'amministratore a Santo Domingo); da poco ha cambiato tattica ed ha multato il fallimento per omessa presentazione delle dichiarazioni dal 1997 ad oggi chiaramente per un importo massimo maggiore del credito in contenzioso.

Per fortuna esiste prova che la ditta in fallimento è chiusa dal 1995.

Sto impugnando tutto in CTP.

Il fallimento non dovrebbe essere considerato un caso particolare?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo che, indubbiamente, ai fini fiscali, l'istituto del fallimento è da considerare a tutti gli effetti un caso particolare, tanto è vero che è specificamente disciplinato dall'art. 183 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, come modificato dall'01/01/2004 dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003 (in precedenza, art. 125 D.P.R. n. 917 cit.), ai fini delle imposte dirette, e dall'art. 74-bis D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'IVA.

Pertanto, in sede contenziosa, è bene rimarcare questa specifica disciplina fiscale, che comporta altresì un'autonoma imputazione fiscale.