PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

30/09/2004

Termini Cartella Esattoriale - II parte

Quesito

Faccio seguito alla sua risposta del 23/07/2004 (parere: Termini Cartella Esattoriale - I parte) con la quale mi confermava l'abbondante decorrenza dei termini circa la cartella ilor/irpeg per l'anno 1993 notificata in data 03/07/04.

In questi giorni mi accingevo a presentare il ricorso avverso tale cartella, dato che a causa dell'interruzione dei termini feriali per proporre il ricorso essi scadevano il 16/10/2004.

Sennonchè il concessionario in data 15/09 ha provveduto ad iscrivere IPOTECA Immobiliare.

Le domando:
il concessionario poteva emettere tale atto???

Tra l'altro non importa che le dica che tale iscrizione ha creato un notevole disagio al mio cliente a livvello finanziario nei rapporti con le banche.

La ringrazio fin d'ora per la Sua disponibiltà e le rinnovo i complimenti per il suo servizio.

Parere

L'art. 77 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. cit., il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

Inoltre, i conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario in esenzione da ogni tributo e diritto, ai sensi dell'art. 47 comma 1, D.P.R. n. 602 cit..

A tal proposito, Le consiglio di contestare dinanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale sia il ruolo sia l'iscrizione di ipoteca, chiedendo la sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Infine, Le faccio presente che chiunque si ritenga leso dall'illegittima esecuzione esattoriale può sempre proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa, ai fini del risarcimento dei danni sia morali che materiali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 D.P.R. n. 602 cit..