PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

30/09/2004

Termine ultimo per presentare ricorsi secondo il dettato della legge sulla definizione delle liti pendenti

Quesito

In data 26.03.02 la C.T. di Caserta ha depositato sentenza in mio favore; non avendo usufruito del termine breve per un eventuale ricorso da parte dell'Ag. delle Entrate, il termine 'naturale' sarebbe stato il 09.05.03 (1 anno e 46 gg); in data 10.09.04 ho ricevuto notifica da parte dell'Ag. delle Entrate di ricorso in appello.

La domanda è questa: la sentenza, benchè ci siano state le varie sospensioni per il condono non è cmq passata in giudicato alla data del 30.06.04, termine ultimo per presentare ricorsi secondo il dettato della legge sulla definizione delle liti pendenti?

Parere

L'art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 27/12/2002 (chiusura delle liti fiscali pendenti), come modificato dalla legge n. 350 del 24/12/2003 (in G.U. n. 299 del 27/12/2003) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'08 aprile 2004 (in G.U. n. 87 del 14 aprile 2004), ha sospeso tutti i termini per la proposizione di ricorsi ed appelli sino al 1° giugno 2004 (logicamente, a partire dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore di tutti i condoni fiscali).

E' chiaro, pertanto, che nel conteggio del termine lungo di un anno e 46 giorni si deve tenere conto dell'ulteriore sospensione dei termini di cui sopra.

Eventualmente, non si deve tenere conto della suddetta sospensione soltanto nel caso di lite pendente non rientrante nelle ipotesi tassative di condono (come, per esempio, le liti catastali).