PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/10/2004

Riflessione sulla data di inizio della decorrenza del beneficio del credito d'imposta: 13 marzo 2001

Quesito

Sono il titolare dello studio al quale ha fornito il parere sulla spettanza del credito d'imposta per gli investimenti di un bene acquistato 'in prova'; voglio ribadirLe oltre che esprimerLe un grande apprezzamento per l'opera certosina di decodifica in chiaro delle criptografie fiscali!

Già abbiamo anche ricevuto la risposta ad un altro quesito e voglio personalmente suscitare un'altra riflessione sulla data di inizio della decorrenza del beneficio del credito d'imposta: il 13 marzo 2001. L'assimilazione al principio del contratto concluso per gli investimenti iniziati ante 8 luglio 2002 non può tentarsi anche per i contratti conclusi ante 13 marzo 2001 ed in corso a tale data?

Perché come nella specifica fattispecie dell'impianto di distribuzione carburanti iniziato ante 13 marzo 2001 si deve verificare la paradossale situazione descritta nel quesito di avere l'agevolazione sulla botola del serbatoio e non sul serbatoio per intero o solo sulle fatture di completamento dell'impianto e non sull'intero dubitandosi anche che così facendo la pseudo benevolenza fiscale sia corretta non avendosi un bene uti singoli ma solo parti di un tutto!

Per me è una ulteriore sfida che mi accingo a portare avanti abituato a non mantenermi nel mucchio e chiedo come faccio sempre alleati coraggiosi!

Io non ho mai chiesto un parere agli Uffici Pubblici o ai notai!

Ho vinte (e perso) battaglie su tutti i fronti e ho deciso di intraprenderne altre - mi riferisco solo a quelle per il credito di imposta - tra cui:

a) nel calcolo degli ammortamenti per determinare il credito non ho considerato la quota relativa ai beni acquistati già usati negli anni precedenti; IN CORSO CONTENZIOSO.

b) Il costo dell'insegna ( pannello, palo di sostegno, impianto elettrico, scritta ecc) consideratami SPESA DI PUBBLICITA' è stato riammesso dietro istanza amministrativa seguita da tante scuse!

c) Il calcolo del 6% si pretende che avvenga non sul totale del credito spettante ma sulla differenza dopo aver detratto il 49% con la conseguenza di non arrivare mai al termine!

d) Un immobile strumentale per natura di proprietà è stato richiesto in locazione per attività di ristorazione collettiva; la società proprietaria si è riservato l'utilizzo di aree scoperte in comune con la locataria e coperte (in esclusiva) dell'immobile sia in sede iniziale di stipula del contratto che con appendice con data certa; la stessa ha compiuto i primi interventi manutentivi incrementativi all'immobile per renderlo idoneo ad una locazione e ha concesso la facoltà alla locataria di eseguire rilevanti interventi sia murari che all'impiantistica per svolgere la propria attività; i verificatori eccepiscono che i lavori all'immobile da parte della locatrice non sono ammissibili perché poi lo stesso è stato locato!

A parere mio la norma sembra riferirsi per gli immobili al credito derivante dall'acquisto o costruzione ossia al valore del bene intrinseco e non ad interventi base manutentivi su immobili propri (a prescindere poi dal diritto di uso da parte della locatrice).

Spero di potermi confrontare anche su questi altri punti.

Ci sarà l'occasione per altri scambi di opinione in materia tributaria e societaria.

Cordialità e complimenti di nuovo dopo aver visionato l'attività svolta sul suo sito.

Parere

Sono perfettamente d'accordo con Lei sul fatto che la farraginosa e disorganica disciplina normativa sui crediti d'imposta dà luogo ad interpretazioni alcune volte assurde, che potrebbero determinare questioni di incostituzionalità.

Oltretutto, ultimamente, la Corte di Cassazione - Sezione tributaria - con la sentenza n. 15652 del 12 agosto 2004 (in Guida Normativa del Sole 24-Ore n. 175 di oggi, 27 settembre 2004) ha chiarito che, in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete deve sempre orientarsi al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

Concordo, oltretutto, con Lei che è necessario ed utile instaurare un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per formare, nel corso degli anni, una giurisprudenza che risolva le varie questioni sui crediti d'imposta e, soprattutto, scoraggi il legislatore a comportarsi per il futuro nel modo disorganico in cui ha gestito sino ad ora l'istituto in questione.

Mi tenga informato sugli esiti delle Sue legittime battaglie giudiziarie e, La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi.