PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/10/2004

Illegittimo utilizzo dell'ulteriore credito per l'incremento dell'occupazione

Quesito

Le volevo fare i complimenti per la Sua preparazione, disponibilità e competenza - qualità che ho avuto modo di apprezzare in diverse occasioni leggendo i Suoi pareri su varie tematiche. E ora e proprio di un Suo autorevole parere che ho bisogno!

Io sono una commercialista, ma 'purtroppo' non mi occupo anche di consulenza del lavoro, quindi ho affidato tutte le pratiche di lavoro per le mie due dipendenti ad uno collega amico consulente del lavoro, appunto.

Fra le varie pratiche questo consulente, su mia richiesta, mi ha predisposto di volta in volta le pratiche per il credito per le assunzioni.

Oggi, mi ritrovo un decreto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto mi contestano, per la 1° dipendente, l'illegittimo utilizzo dell'ulteriore credito per l'incremento dell'occupazione ai sensi dell'art. 7 comma 10 L.388/00.

Le spiego in dettaglio la situazione:

La 1° dipendente che aveva tutti i requisiti richiesti dalla legge, è stata assunta in data 02/10/2000.

Purtroppo, il mio collega non si era accorto che per le assunzioni ante 1° gennaio 2001 era possibile ottenere il solo credito principale, le sole 800.000 Lire per intenderci, e non anche l'ulteriore credito di 400.000 Lire mensili.

Adesso l'Agenzia vorrebbe procedere al recupero di tutti i 36 mesi in cui si è sfruttato questo ulteriore credito.

Pur sapendo che la L. 388/00 all'art. 7 comma 10 è molto chiara in proposito, mi chiedo se in qualche modo è possibile appellarsi visto che la Legge è entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2001 e 'forse' avrebbe potuto creare un pò di confusione sulla retroattività delle agevolazioni, data la differenza di trattamento del bonus principale rispetto a quello ulteriore; o forse perchè... seppur è vero che l'art. 7 comma 10 ha previsto 'l'uteriore credito' quale prosecuzione dell'agevolazione di cui all'art. 4 della L. 488/98, è anche vero che tutti i malcapitati come me che hanno assunto anche un solo giorno prima del 1° gennaio 2001 sono stati penalizzati da una norma, a mio avviso, assurda e incongruente, alla quale è seguito un vero e proprio marasma legislativo.

Inoltre, leggendo i Suoi pareri ho potuto chiarirmi le idee anche in merito all'impugnazione di un fantomatico atto di recupero che l'Agenzia si è affrettata a scrivere essere inoppugnabili se non per vizi propri, togliendo quindi all'unico atto che irroga sanzioni e interessi la legittimità del ricorso.

Le chiedo un'ultima cortesia.... mi dia per favore delle delucidazioni anche su un'altra questione: per quanto riguarda la 2° dipendente, che ho assunto in data 19/09/2003, è stata richiesta e ottenuta regolarmente dall'Agenzia delle Entrate di Pescara l'autorizzazione ad un nuovo credito d'imposta.

Ora mi chiedo ....difronte alle probabili dimissioni delle due dipendenti, non andando più a rispettare i rapporti di incremento occupazione, in che cosa incorro per la 1° e la 2° dipendente?

Ho interpretato bene se dico che perderò solo i crediti che non sono ancora maturati?

Mi scusi se sono stata un pò prolissa.... se può Le chiedo di rispondermi al più presto perchè ho tempo solo fino al 3/10/2004 per presentare ricorso.

RingraziandoLa anticipatamente, Le mando i miei più cordiali saluti.

Parere

L'art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 23/12/2000 stabilisce chiaramente che soltanto per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato spetta un ulteriore credito d'imposta.

La normativa è abbastanza chiara ed inoltre la Corte di Cassazione - Sezione tributaria - con la sentenza n. 15652 del 12 agosto 2004 (in Guida Normativa del Sole 24-Ore n. 175 di oggi, lunedì 27 settembre 2004), ha chiarito che in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete deve sempre orientarsi al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

In ogni caso, Le consiglio di impugnare l'avviso di recupero sollevando le eccezioni di diritto che ho formulato nella mia monografia sul tema e che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).

Infine, per quanto riguarda il secondo quesito, è chiaro che Lei perderà solo i crediti d'imposta che non sono ancora maturati.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.