PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/10/2004

Modello CTS e modello RTS - la diversa presentazione dei modelli determina una diversa disciplina giuridica

Quesito

Una società mia cliente, ha ricevuto nel 2003 l'accoglimento della domanda di credito di Imposta ex art. 8 della legge 388 sui nuovi investimenti, dopo che alla stessa era stata rifiutata la prima istanza presentata nel 2002 per carenza di fondi.

Nel modello CTS, presentato per un totale di investimento netto pari ad euro 850.000, sono stati indicati al quadro B relativo alla 'pianificazione dell'investimento' i seguenti valori:
Rigo B1: ammontare complessivo dell'investimento per il I anno 170.000 euro;
Rigo B2: ammontare complessivo dell'investimento per il II anno 510.000 euro;
Rigo B3: ammontare complessivo dell'investimento per il III anno 170.000 euro.

Il quesito che Le pongo è il seguente:
gli investimenti netti che ogni anno devono essere singolarmente fatti per non decadere dalla fruizione del beneficio devono essere pari a 170.000 euro per il primo anno; 510.000 euro per il secondo e altri 170.000 euro per il terzo (nel rispetto di quanto indicato nel quadro B), oppure basta che nel primo anno venga raggiunto un investimento netto totale pari almeno al 20% del totale; nel secondo si raggiunga un investimento netto totale pari almeno al 60% del totale (ossia altri 340.000 euro che consentano di giungere ad un totale di 510.000 euro) e nel terzo si completi il tutto?

Il problema fondamentale è nel secondo anno in quanto è differente giungere ad un investimento netto totale del 60% piuttosto che effettuare in un anno un investimento netto pari al 60% del totale. Le chiedo questo perché in una circolare del Ministero mi sembra di capire che le percentuali minime da raggiungere nel triennio siano queste (20% - 60% - 100%).

Resto in attesa di una Vostra risposta e Vi faccio i complimenti per la chiarezza e la celerità con la quale rispondete ai quesiti che vi si pongono.

Parere

Innanzitutto, occorre precisare che:

a) il modello CTS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 27/12/2002 deve essere presentato soltanto dai soggetti che, a decorrere dall'08 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle Entrate e, dopo la sospensione sino al 10 aprile 2003, possono riprendere l'utilizzo del credito fino a concorrenza del 35% dell'ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% nei due anni successivi;

b) invece, il modello RTS, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62, lett. d), deve essere presentato da coloro che in precedenza non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002 e che, comunque, intendono conseguire il contributo, rinnovando l'istanza stessa; in quest'ultimo caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 cit., lett. f), l'utilizzo del credito d'imposta, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo, pena la decadenza, come tassativamente previsto dalla successiva lett. g) del più volte citato art. 62.

A questo punto, occorre chiarire se Lei ha presentato il modello CTS (come scrive nel quesito) o il modello RTS, perchè la diversa presentazione dei modelli determina una diversa disciplina giuridica, con il rispetto di diverse e tassative limitazioni, come esposto alle precedenti lett. a) e b) di cui sopra.

Da quello che leggo nella richiesta di parere, mi sembra di capire che Lei ha inviato il modello RTS (non CTS) perchè fa riferimento al rigetto della precedente istanza per carenza dei fondi per l'anno 2002 e, pertanto, se le cose stanno effettivamente così, deve tassativamente rispettare le condizioni di cui alle lett. f) e g) dell'art. 62 della legge 289/2002, che fanno esclusivo riferimento all'utilizzo del credito d'imposta.