PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/10/2004

Illegittimità di un atto istruttorio

Quesito

Ad un mio cliente è stato notificato un accertamento che scaturisce da un pvc relativamente ad un controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate sul credito di imposta art.7 L.388/2000.

Nel merito ritengo condivisibile la posizione dell'ufficio poiché leggendo il pvc e l'accertamento, è palese il fatto che il contribuente non abbia avuto a suo tempo i requisiti necessari per poter ottenere il credito richiesto.

Tornando al quesito, ho potuto constatare però dall'analisi del pvc e dell'accertamento, che l'Ufficio delle Entrate abbia autorizzato i propri funzionari solo per delle annualità (2001-2002-2003), questi ultimi invece hanno, senza alcuna autorizzazione, effettuato controlli nell'annualità successiva; il loro comportamento è stato ratificato in sede di compilazione dell'accertamento da parte dell'ente impositore.

Secondo Lei il comportamento dei verificatori è un 'abuso' considerabile illegittimo e meritevole di contestazione?

Questo comportamento può pregiudicare la validità del pvc rendendo nullo l'accertamento successivo?

In riferimento però alla Sentenza della Cass. N.1728 del 02/03/1999, secondo cui, se l'accesso è stato autorizzato, è consentito all'Ufficio di acquisire ogni documentazione utile, anche per accertare illeciti commessi da terzi, o relativi a periodi d'imposta diversi rispetto a quelli indicati nell'atto di autorizzazione, ho la sensazione che la mia strategia di difesa possa essere vanificata in sede di dibattito in CPT.

Le frasi '...è consentito all'Ufficio di acquisire ogni documentazione utile,... o relativi a periodi d'imposta diversi rispetto a quelli indicati nell'atto di autorizzazione', possono essere intese come possibilità da parte dell'ufficio di acquisire documentazioni utili, ma non traducibili in un avviso di accertamento successivo? il quale, invece, necessita una precisa autorizzazione?

Cosa può consigliarmi.

La ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per porgerle cordialità.

Parere

In effetti, dopo un primo sbandamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'illegittimità di un atto istruttorio, quale la verifica, l'ispezione o l'accesso, possono determinare l'invalidità del successivo accertamento tributario conseguenziale all'utilizzo delle prove illegittimamente acquisite.

Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, con le seguenti sentenze:
- Sezioni Unite, sentenza n. 16424 del 21 novembre 2002 (in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria n. 2/2003, pagg. 138 e segg.);
- Sezione Tributaria, sentenza n. 15209 del 29 novembre 2001(in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria n. 6/2002, pagg. 518 e segg.);
- Sezione Tributaria, sentenza n. 15230 del 02 luglio 2001, depositata il 03 dicembre 2001 (in Rassegna Tributaria n. 2/2002, pagg. 641 e segg.);
- Sezione Civile, sentenza n. 18017 del 17 dicembre 2002.

Infine, Le segnalo che la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con una interessante e garantista sentenza, ha perfino ritenuto nulli gli accertamenti fiscali fondati su verifiche effettuate oltre i termini di scadenza previsti dall'art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (come pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno di Puglia del 23 dicembre 2001); oltretutto, ultimamente, la Corte di Cassazione, con l'importante sentenza n. 7080/2004, ha elevato lo Statuto dei Diritti del Contribuente a rango di legge superiore nell'ordinamento tributario.

Infine, per le eccezioni di diritto relative al particolare avviso di recupero che gli uffici notificano in tema di crediti d'imposta, La rinvio alla mia monografia sul tema, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004) nonchè al mio articolo sulle verifiche fiscali, sempre pubblicato sul mio sito.