PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/10/2004

Credito d'imposta - conteggi per la verifica del livello occupazionale

Quesito

L'Agenzia delle Entrate, con avviso di recupero notificato il 12/08/04, mi chiede di restituire oltre 15.000 euro oltre sanzioni e interessi in seguito alla verifica su base annua del mantenimento del livello occupazionale al 30.09.2002.

Io ho utilizzato un metodo di calcolo 'a mesi' (è comunque un metodo matematico che nè avvantaggia nè svantaggia perchè è ugualmente usato per il calcolo sia dei dipendenti in forza nel periodo di riferimento che di quelli in forza nel periodo di fruizione) ottenendo questo risultato:
- periodo 1.10.99-30.9.2000 media 1,5
- periodo 1.10.2001-30.9.2002 media 1,54

L'Ufficio invece ha utilizzato un software che adotta un sistema di calcolo 'a giorni' che porta a una media nel periodo di riferimento di 1,5 e in quello di fruizione di 1,44.

Sto presentando istanza di autotutela, penso invano, e vorrei proporre ricorso entro il 15/11/04.

Ritiene possano sortire utili risultati le seguenti considerazioni?

1. Non esistenza (che mi risulti) di norme, circolari o risoluzioni che facciano chiarezza su quale metodo matematico utilizzare;

2. Previsione nella norma del diritto al credito per l'intero importo mensile prescindendo dal giorno di assunzione, per cui è più che normale, per analogia, utilizzare lo stesso criterio anche nei conteggi per la verifica del livello occupazionale.

Parere

L'art. 7, comma 2, della legge n. 388 del 23/12/2000 stabilice che il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000; inoltre, il credito d'imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo sempre compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

Come può notare, la normativa non indica il metodo di calcolo da utilizzare ma si limita, genericamente, a fare riferimento alle medie degli occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

Oltretutto, la stessa Agenzia delle Entrate, nel commento delle suddette disposizioni, non precisa il metodo da utilizzare, in quanto si limita genericamente a richiamare i concetti sopra esposti (vedi circolare n. 1/E del 03/01/2001, con i relativi esempi di cui al punto 1.5.3, e circolare n. 11/E del 13/02/2003, con gli esempi di cui al punto 2.3, pagg. 20-21-22-23 e 24).

Quindi, secondo me, il metodo da Lei usato è corretto, anche perchè il legislatore ha lasciato libero il contribuente di utilizzare la procedura più aderente per stabilire e determinare le medie di cui sopra; di conseguenza, l'ufficio non può, secondo me, recuperare il credito d'imposta, obbligando il contribuente a seguire una diversa procedura, peraltro non tassativamente prevista dal legislatore.

In ogni caso, qualora si dovesse andare in sede contenziosa, Lei potrà sempre chiedere l'annullamento delle eventuali sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, anche perchè, ultimamente, la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 127 del 04 ottobre 2004, ha chiarito che nella confusione generale della normativa in questione bisogna, quanto meno, formalmente distinguere tre diversi regimi agevolativi, ciascuno dei quali fa riferimento alle diverse normative, così come da me evidenziato nella mia monografia sul tema, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).