PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/10/2004

Art. 95 d.lgs 344/03 relativo ai compensi agli amministratori - parte III

Quesito

La ringrazio nuovamente per la celerità con la quale mi ha risposto (parere: Art. 95 d.lgs 344/03 relativo ai compensi agli amministratori - parte II), ma mi permetta di non essere d'accordo con quello che le ha scritto, è ciò per questi motivi:

Nella precedente normativa (prima dell'applicazione del Dlgs 344/03) i compensi agli amministratori erano generalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente, per questi ultimi 'si consideravano percepiti nell'anno i compensi erogati fino al 12.01 di quello successivo', ecco perché nelle precedenti missive ho sempre citato il 'principio di cassa allargato', tale interpretazione non è solo mia, infatti lo stesso Bruno Frizzera autorevole collaboratore de 'Il Sole 24Ore' così definisce tali compensi nella sua 'guida frizzera' fino al 2003.

Parere

Le confermo quanto ho scritto in precedenza e, personalmente, non sono d'accordo con l'interpretazione da Lei segnalata, anche se rispettabile.

La normativa in questione ammette in deduzione i citati compensi in base al criterio di cassa sia quelli determinati in misura fissa sia quelli commisurati agli utili di esercizio, restando pertanto entrambi assoggettati ad un' unica disciplina tributaria.

La modifica trova la sua giustificazione nell'esigenza di rimuovere gli incovenienti derivanti dall'applicazione del previgente dettato normativo, in virtù del quale la deduzione dei compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili veniva effettuata da parte della società erogante nel rispetto del principio di competenza economica e, quindi, temporalmente anticipata rispetto al momento in cui i compensi stessi venivano assoggettati ad imposizione nei confronti del percettore ed indipendentemente dall'effettiva tassazione dei compensi stessi.

Con l'occasione, si ricorda che sotto il profilo della rappresentazione contabile i compensi in argomento continuano ad essere imputati al conto economico in base al criterio della competenza agli effetti della determinazione dell'utile (o della perdita) civilistico, mentre ai fini della determinazione del reddito d'impresa formeranno oggetto di variazione in aumento in sede extracontabile, qualora non siano stati corrisposti.

Nell'esercizio in cui ne risulta effettuato il pagamento, i compensi stessi, se erogati sotto forma di partecipazione agli utili, sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, costituendo essi una ripartizione dell'utile prodotto.

Infine, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - con la circolare n. 7/E/2001 13833 del 26 gennaio 2001 ha chiarito che la diversa qualificazione dei compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, inquadrabili a decorrere dal 2001 tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non ha mutato il criterio di deducibilità dal reddito d'impresa tassativamente previsto dall'art. 62, comma 3, TUIR, come in precedenza Le ho segnalato.

Gli stessi, infatti, continuano ad essere deducibili soltanto per cassa, ossia nell'esercizio in cui sono corrisposti, in quanto trattasi di specifica deroga all'ordinario criterio di competenza che il legislatore ha previsto per tali particolari spese, indipendentemente dal loro inquadramento giuridico.