PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/10/2004

Entratel

Quesito

Gentile Avvocato, mio malgrado mi vedo costretto a disturbarla ancora, poichè la Sua competenza mi è stata di aiuto in diverse situazioni, ed anche in quella che le esporrò, spero possa darmi il Suo autorevole parere.

Un collega, e personale amico, Consulente del lavoro, è stato recentemente 'visitato' dalla Direz.Reg.Entrate Sicilia, per un controllo riguardante le trasmissioni telematiche.

Le espongo, più brevemente possibile, i fatti.

Nel settembre 2002, in fase di trasm. telematica dei mod. 770, egli ha erroneamente trasmesso, ed il sistema le ha scartate in blocco, parecchie decine di dichiarazioni, indicando la data di impegno successiva a quella di trasmissione.

Ovvio, a mio modesto parere, l'errore in buona fede, stante la totalità dei casi, certamente dovuto anche alla poca frequenza di utilizzo delle procedure di trasm. telematica (i consulenti del lavoro, al contrario di noi, trasmettono con Entratel una volta l'anno); purtroppo, egli stesso ha avuto cognizione dello scarto totale di tutti i file a termine ordinario di trasmissione scaduto, confidando, in assoluta buona fede, che se il controllo formale degli stessi con le procedure Entratel aveva dato esito positivo, tutto fosse andato per il meglio.

Ha quindi corretto l'errore, reinviato le dichiarazioni, versando Euro 32,00 per ogni dichiarazione scartata e reinviata tardivamente a titolo di ravvedimento operoso, (spesa ovviamente sostenuta dal prof.sta).

Questo secondo invio, seppur tardivo, è andato a buon fine, e l'Agenzia nulla rileva.

Ciò che l'Agenzia invece sembra non voler perdonare è la prima fase, cioè quella dello scarto totale per l'indicazione errata della data di impegno, che ovviamente non può essere successiva a quella di trasmissione.

Ma credo, ripetendomi, che la manifesta ovvietà di quanto successo, insieme alla abnorme misura dell'errore, dovrebbe ricondurre il tutto ad un forte richiamo formale sul rispetto delle regole di trasmissione, ma non alla erogazione di sanzioni di importo considerevole, anche perchè mai, nè prima del fatto, nè tantomeno dopo, il soggetto ha tenuto comportamenti errati.

Ma l'Agenzia la pensa forse in maniera differente, anche se per la verità i verificatori hanno verbalizzato l'assoluta buona fede, ed hanno consigliato al verificato di recarsi personalmente presso gli Uffici Regionali dell'Agenzia.

Ciò che mi chiedo, tra l'altro, è come il controllo formale abbia fatto passare per buone delle dichiarazioni evidentemente non rientranti in alcuna logica temporale.

In ogni caso, qualora l'Ufficio procedesse, come pare, alla erogazione delle sanzioni, poichè la violazione è sempre la stessa ripetuta più volte in un brevissimo lasso di tempo, non si renderebbe applicabile una unica sanzione cumulativa per tutte le violazioni identiche accertate?

Grazie anticipatamente anche per aver solamente letto quanto ho cercato di esporLe il più chiaramente possibile.

Parere

Ultimamente, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - con la risoluzione n. 105/E del 30 luglio 2004 (in Corriere Tributario n. 36/2004, con interessante nota di commento di Franco Ricca, pagg. 2866-2869), ha precisato che in merito alla tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 3 del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 (come nel caso da Lei prospettato) sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 09 luglio 1997.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la suddetta sanzione non ha natura tributaria e, di conseguenza, non è applicabile la particolare disciplina del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 ma quella di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, ed in particolare l'art. 8 per le ipotesi del c.d. 'cumulo giuridico', consistente nell'irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Personalmente, non sono d'accordo con la suddetta rigida interpretazione amministrativa perchè, secondo me:

- la sanzione in questione ha natura tributaria, anche per evitare l'assurdo giuridico di una sanzione non tributaria applicata da un ufficio fiscale; infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate, anche in base ad una precedente circolare ministeriale n. 195/E del 24 settembre 1999, nel caso in questione, si avrebbe una sanzione amministrativa ibrida, ovvero non tributaria quanto al procedimento applicativo ma tributaria ai fini processuali;

- di conseguenza, è applicabile la più favorevole disciplina sanzionatoria del D.Lgs. n. 472/1997, in particolare, in caso di continuazione, l'art. 16, comma 1, D.Lgs. cit.;

- infine, non sono d'accordo circa la competenza della Direzione Regionale ad applicare la suddetta sanzione, anche perchè manca un preciso ancoraggio normativo ed il tutto si fonda su un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate basata sull'analogia.

Infine, nel caso da Lei prospettato, è evidente la buona fede del professionista per cui nessuna sanzione è dovuta e, per questi motivi, La invito a proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, sollevando anche le questioni procedurali di cui sopra, quando riceverà l'avviso di irrogazione di sanzioni.