PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

22/10/2004

Sentenza della Cassazione Sez. Trib. n. 9116 del 23.03.2001 dep. il 05.07.2001

Quesito

Ho apprezzato molto il parere da Lei espresso, in ordine alla natura dichiarativa della sentenza della commissione regionale.

ur concordando con il Suo orientamento, vorrei un Suo parere sulla sentenza della Cassazione Sez. Trib. n. 9116 del 23.03.2001 dep. il 05.07.2001, in merito ad una fattispecie che, a mio modesto parere, sembrerebbe analoga, se non per il fatto che l'inammissibilità attiene alla mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo.

La ringrazio anticipatamente per il tempo che mi ha già dedicato e per quello che vorrà dedicarmi.

In ogni caso sono felicissimo della possibilità di confrontarmi con Lei.

Parere

Innanzitutto, non concordo assolutamente con la rigida interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9116 del 05/07/2001, da Lei citata e di cui ero già a conoscenza.

In ogni caso, indipendentemente dalle considerazioni processuali che si potrebbero fare in merito alla suddetta sentenza, la stessa, secondo me, non è assolutamente applicabile al caso in questione perchè si riferisce ad una fase precedente all'instaurazione di un giudizio tributario.

In sostanza, l'art. 76, comma 2, lett. b), del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 prevede tassativamente la decorrenza del termine triennale di decadenza soltanto 'dalla data della notificazione della decisione delle Commissioni Tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta'.

Come può notare, infatti, il preciso e tassativo riferimento normativo di cui sopra è soltanto al passaggio in giudicato di una decisione o sentenza, cioè al momento in cui il giudizio tributario si è concluso con una sentenza definitiva, che si ha sicuramente quando sono trascorsi i termini perentori previsti dalla legge.

Invece, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9116 sopra citata fa riferimento ad una fase processuale precedente, che non richiede il passaggio in giudicato della sentenza.

Ripeto che non sono assolutamente d'accordo con la succitata sentenza della Cassazione, che, peraltro, non ha deciso un caso analogo a quello da Lei prospettato nell'originario quesito.