PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

25/10/2004

Sentenza della Cassazione Sez. Trib. n. 9116 del 23.03.2001 dep. il 05.07.2001 - parte II

Quesito

Faccio seguito a quanto scritto (parere: Sentenza della Cassazione Sez. Trib. n. 9116 del 23.03.2001 dep. il 05.07.2001 - parte I), per segnalarLe la recente sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - n. 18266 del 10 settembre 2004 (pubblicata in Guida Normativa de Il Sole 24-Ore n. 187 di giovedì 14 ottobre 2004, pag. 20), che sostanzialmente conferma la mia interpretazione.

Infatti, la Suprema Corte, con la succitata sentenza, ha chiarito, in tema di giudizio di ottemperanza, che la competenza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni Tributarie è attribuita dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 alla Commissione Provinciale esclusivamente nel caso in cui sia passata in giudicato una sentenza da essa pronunciata; il che può verificarsi (ed è questo il principio importante affermato) o per la mancata impugnazione della decisione di primo grado o nelle ipotesi in cui questa sia impugnata ma resti ferma, senza essere sostituita da quella di appello - che in tal caso costituisce semplice giudicato formale e non sostanziale (come Le ho scritto nei precedenti pareri) - quando il giudizio di secondo grado si concluda nel rito con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione dell'appello medesimo, con la sola eccezione, per siffatte sentenze d'appello, del capo contenente la condanna alle spese, che può assumere il valore di giudicato sostanziale e costituire un titolo esecuitvo autonomo, e va perciò fatto valere in sede di ottemperanza, ma esso solo, dinanzi alla Commissione Regionale.

Il suddetto principio, pertanto, è applicabile anche all'ipotesi da Lei prospettata e ciò conferma, ulteriormente, l'irrazionalità della precedente sentenza della Corte di Cassazione da Lei citata nella richiesta di chiarimenti.

Parere

Innanzitutto, non concordo assolutamente con la rigida interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9116 del 05/07/2001, da Lei citata e di cui ero già a conoscenza.

In ogni caso, indipendentemente dalle considerazioni processuali che si potrebbero fare in merito alla suddetta sentenza, la stessa, secondo me, non è assolutamente applicabile al caso in questione perchè si riferisce ad una fase precedente all'instaurazione di un giudizio tributario.

In sostanza, l'art. 76, comma 2, lett. b), del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 prevede tassativamente la decorrenza del termine triennale di decadenza soltanto 'dalla data della notificazione della decisione delle Commissioni Tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta'.

Come può notare, infatti, il preciso e tassativo riferimento normativo di cui sopra è soltanto al passaggio in giudicato di una decisione o sentenza, cioè al momento in cui il giudizio tributario si è concluso con una sentenza definitiva, che si ha sicuramente quando sono trascorsi i termini perentori previsti dalla legge.

Invece, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9116 sopra citata fa riferimento ad una fase processuale precedente, che non richiede il passaggio in giudicato della sentenza.

Ripeto che non sono assolutamente d'accordo con la succitata sentenza della Cassazione, che, peraltro, non ha deciso un caso analogo a quello da Lei prospettato nell'originario quesito.