PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

25/10/2004

Termine di presentazione della domanda di condono - parte I

Quesito

Chiarissimo avv. Villani, ho letto il parere da Lei dato il 20.09.04 circa la validità del c.d. condono tombale nel caso in cui un contribuente abbia con comportamento concludente pagato le imposte derivanti dall'adesione alle sanatorie, ma l'intermediario non abbia inoltrato in via telematica la dichiarazione.

In studio abbiamo un caso analogo: contribuente a cui il precedente consulente ha stampato dichiarazione e deleghe, il contribuente ha pagato le deleghe, ma il consulente non ha inoltrato la dichiarazione.

A seguito di accertamento per l'anno 1998, ci siamo accorti del mancato invio ed abbiamo chiesto un parere sulla validità del condono (condichiarazione trasmessa tardivamente in data 02.09.04) alla direzione generale delle entrate di Venezia, 'bloccando' l'accertamento.

La direzione ha risposto in maniera negativa.

Ora 'brancoliamo nella sfiducia'.

Le riporto il parere inoltratomi dalla direzione delle Entrate:

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CONDONO
PROT. N° 35109/04 DEL 8 SETTEMBRE 2004

RISPOSTA:
Come chiarito dalla circolare n. 51/E/2003, par. 3.1., la possibilità di correggere errori od omissioni nei versamenti o nella presentazione della dichiarazione era consentita entro i termini per la presentazione della dichiarazione stessa.

Peraltro, considerato che la possibilità di correggere errori e integrare la dichiarazione e di presentarla, a chi, pur avendo effettuato i versamenti, non l'avesse prodotta, nel caso in cui è stata consentita, è stata espressamente prevista (per effetto della riapertura dei termini, cfr. cir. 51/E/2003, par. 3.1.), si ritiene, salvo diverso parere della Direzione Centrale, che il termine di presentazione della dichiarazione sia perentorio e, di conseguenza, che la mancata o tardiva presentazione della stessa comporti la decadenza dall'agevolazione.

D'altra parte, le disposizioni relative alla definizione agevolata hanno natura eccezionale e, di conseguenza, vanno applicate solo nei casi e secondo le modalità ivi espressamente previste.

In ogni caso, non si reputa che la mancata presentazione possa essere ritenuto un errore scusabile, riscontrandosi tale ipotesi solo qualora sussistono condizioni di incertezza oggettiva o di particolare complessità di calcolo (cfr. cir. n. 17/E del 21.03.2003, par. 1.1) e non qualora sia determinato da una causa soggettiva.
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Il contribuente in questione tra l'altro è mio suocero...

Sto analizzando ogni possibilità, ma al momento non trovo la soluzione giusta.

Ho pensato quindi di appellarmi alla sua gentilezza ed esperienza nel caso in cui abbia argomentazioni differenti.

Parere

Innanzitutto, confermo integralmente quanto ho scritto nel parere del 20 settembre 2004 e cioè che il condono si perfeziona soltanto con il pagamento, non essendo, peraltro, previsto a pena di decadenza il termine per la presentazione dello stesso.

Infatti, bisogna precisare che l'art. 9 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce tassativamente:

- al comma 2, che la definizione automatica si 'perfeziona' con il versamento di una certa somma per ciascun periodo d'imposta;

- al comma 10, che il 'perfezionamento' della procedura determina la preclusione di ogni accertamento tributario (lett.a);

- infine, al comma 15, che la definizione automatica non si 'perfeziona' se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata.

Come può notare, l'unico elemento che il legislatore tassativamente richiede per il perfezionamento della domanda di condono è soltanto il 'versamento' di una determinata somma, senza alcun riferimento al termine di presentazione della domanda di condono.

Per quanto, invece, si riferisce al suddetto termine, occorre precisare che:

- il succitato art. 9, al comma 1, richiede genericamente la presentazione di una dichiarazione con le modalità previste dal precedente art. 8, commi 3 e 4, della legge n. 289/2002, senza prevedere alcuna tassativa ipotesi di decadenza;

- il succitato art. 8, al comma 3, prevede soltanto che la dichiarazione integrativa può essere presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni; il riferimento è soltanto all'art. 3 e non anche all'art. 2 DPR n. 322 cit. che, invece, prevede specificamente il termine di presentazione della domanda e, al comma 7, stabilisce che le dichiarazioni presentate con ritardo superiori a 90 giorni si considerano omesse.

Ciò, secondo me, sta a significare che non è previsto alcun termine perentorio per la presentazione della domanda di condono, contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate di Venezia dell'08 settembre 2004 (prot. n. 35109/04, da Lei inviatami) che, oltretutto, manifesta delle perplessità in proposito, sulla perentorietà o meno del termine, tanto è vero che si rimette ad un eventuale superiore e diverso avviso della Direzione Centrale;

- il comma 4 del succitato art. 8 della leggge n. 289/2002, peraltro, non aggiunge nulla in proposito, limitandosi a prevedere la particolare presentazione della dichirazione integrativa in forma riservata.

In definitiva, quindi, anche alla luce dei riferimenti normativi sopra esposti, ribadisco che in tema di condoni fiscali il termine di presentazione delle domande non è perentorio, essendo la validità del condono stesso vincolata soltanto al pagamento delle somme.