PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

25/10/2004

Credito d'imposta - consegna o spedizione per i beni mobili

Quesito

Egregio Avvocato in seguito ad una verifica dell'Agenzia delle Entrate non mi è stato riconosciuto il credito d'imposta ai sensi dell'art.8 L.388/2000 e vorrei chiederLe se, secondo il suo autorevole parere, ci sono i presupposti per presentare ricorso e, eventualmente, con quali motivazioni, considerato la dinamica degli eventi così come di seguito riportati.

Nel 2002 ho avviato un investimento per un'attività di parrucchiere.

Nel corso del giugno 2002 per la suddetta attività mi hanno consegnato i beni relativi all'investimento così come documentato dai documenti di trasporto e per questi beni ho dato un anticipo al fornitore a mezzo assegno.

In data successiva all'08/07/2002 ho ricevuto le fatture relative all'investimento ma per sopravvenute difficoltà ho deciso di far fronte all'impegno finanziario facendo ricorso ad un contratto di leasing in data 29/07/02 avente come oggetto i beni già consegnati.

Per tale operazione il fornitore mi rilascia nota di credito per l'importo totale dell'investimento ed emette fattura per gli stessi beni alla società di leasing, ma i beni non vengono mai distolti dall'attività in quanto oramai parte integrante.

Ciò si evince sia dal contratto di leasing che dalla fattura emessa dal fornitore alla società di leasing, dove si fa riferimento in entrambi i casi ai documenti di trasporto datati giugno 2002.

In riferimento all'acconto che ho dato al fornitore è stato considerato come maxicanone del leasing.

In seguito alla verifica dell'Agenzia delle Entrate il credito è stato recuperato in quanto, avendo stipulato il contratto di leasing il 29/07/2002, avrei dovuto presentare l'istanza per l'ammissione al credito d'imposta secondo quanto previsto dalla disciplina vigente dopo l' 8 luglio ignorando totalmente che i beni già erano impiegati nella mia attività dal mese di giugno.

Parere

Ritengo illegittimo il recupero fiscale che intende fare l'Agenzia delle Entrate perchè non si tiene conto della precisa disposizione transitoria contenuta nell'art. 10, comma 3, della legge n. 178 dell'08/08/2002 (in G.U. del 10/08/2002).

Infatti, in base alla succitata disposizione transitoria, le nuove disposizioni in materia di credito d'imposta non si applicano quando gli eventi di cui all'art. 75, comma 2, DPR n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 109, a far data dall'01/01/2004, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003) si verificano prima dell'08 luglio 2002.

Nel caso da Lei prospettato, si è realizzata la suddetta condizione, perchè il bene mobile è stato consegnato nel giugno 2002, quindi prima dell'08 luglio 2002, e pertanto era applicabile la vecchia normativa di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 23/12/2000, prima delle modifiche apportate dalla succitata legge n. 178/2002; le successive vicende contrattuali e finanziarie sono, secondo me, ininfluenti perchè l'unico presupposto previsto dalla suddetta disposizione transitoria è il verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge (consegna o spedizione per i beni mobili).

Oltretutto, quanto sopra esposto l'ho chiarito nella mia monografia sui crediti d'imposta (in particolare pagg. 27-28-29), che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).