PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/10/2004

Sentenza CTP di Bari 226/06/04 del 2/07/04

Quesito

Le sarei grato se potesse pubblicare sul suo interessantissimo sito la sentenza di cui all'oggetto, che secondo un articolo apparso sul quotidiano il sole 24 Ore del 14/10/04, sia stata pubblicata sul numero della rivista GUIDA NORMATIVA del 15 ottobre 2004.

Con tale sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha dichiarato nulli gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta per vizi di notifica.

Entro il 14 novembre devo depositare un ricorso avverso un avviso di recupero, che però è stato notificato direttamente nelle mani del contribuente, per mezzo di un incaricato dell'Agenzia delle Entrate.

Le chiedo, al di là del merito, ed alla luce della sentenza di cui all'oggetto, se vi è la possibilità di impugnare l'atto di recupero per vizi propri.

Parere

Guida Normativa del Sole24Ore di venerdì 15 ottobre 2004 ha pubblicato l'interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sez. VI - n. 224/6/04 del 2 luglio-15 settembre 2004, che ha stabilito i seguenti principi:

- l'avviso di recupero deve essere notificato seguendo le norme di cui alla legge n. 890/82, altrimenti la notifica deve ritenersi nulla;

- deve ritenersi illegittima la normativa dell'art. 62 della legge 289 del 27/12/2002, che ha esteso l'efficacia della sospensione retroattivamente, in violazione dell'espresso divieto imposto dall'art. 3 della legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

Sull'argomento, inoltre, La rinvio alla mia monografia sul tema, per le eccezioni da sollevare in sede contenziosa, nonchè alla favorevole giurisprudenza in tema di crediti d'imposta; entrambi i documenti li può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004 - La giurisprudenza in tema di crediti d'imposta (n. 9 sentenze C.T.P.)).

Infine, Le segnalo l'importante sentenza n. 7080 del 14 aprile 2004 della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - (pubblicata in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria Ipsoa n. 10/2004, pagg. 949-959, con interessante commento di Maurizio Logozzo), che ha stabilito il principio che ogniqualvolta una normativa fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che ne comporti la retroattività ed una che la escluda, l'interprete dovrà dare preferenza a questa seconda interpretazione, siccome conforme a criteri generali introdotti con lo Statuto del Contribuente e, attraverso di essa, ai valori costituzionali intesi in senso ampio e interpretati direttamente dallo stesso legislatore attraverso lo Statuto.